Skip to main content

Abuso di diritto retroattivo


Ordine Informa

Previsione di retroattività della definizione dell’abuso di diritto e precisazioni sull’operatività del raddoppio dei termini per l’accertamento: queste le modifiche che dovrebbero essere apportate allo schema di dlgs sulla certezza del diritto, su cui il giudizio è comunque positivo. Per quanto riguarda il provvedimento sulla fatturazione elettronica, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dovrebbe riguardare solo i dati di interesse fiscale. Queste alcune osservazioni formulate da Assonime in una nota di commento ai provvedimenti approvati in via preliminare dal governo. La disciplina dell’abuso del diritto. Assonime sottolinea con favore l’obiettivo, ben evidenziato nella relazione illustrativa, «di porre un freno alle precedenti modalità applicative dei concetti di abuso e di elusione che avevano generato gravissime incertezze tra gli operatori e che erano sostanzialmente affidate all’apprezzamento, spesso soggettivo e arbitrario, delle ragioni economiche idonee a giustificare la singola operazione». La nuova disciplina pone infatti l’accento, nella definizione della fattispecie, sulla violazione dei principi o delle finalità delle norme tributarie, per cui diventa determinante anche la natura indebita del vantaggio conseguito, che dovrà essere provata dal fisco. In ordine agli elementi della fattispecie, Assonime ritiene che dovrebbe essere corretta «la previsione del comma 3 che sembra configurare l’esistenza di non marginali ragioni economiche extrafiscali come esimente quando il comma 1 già considera la mancanza di tali ragioni quale elemento identificativo delle operazioni prive di sostanza economica e, quindi, di uno dei due presupposti costitutivi dell’abuso». Importante, inoltre, la previsione secondo cui l’abuso non può dare luogo a conseguenze penali. Sul punto, Assonime osserva che non dovrebbero esserci dubbi sull’effetto di depenalizzazione delle condotte pregresse. A ogni, modo, la prevista decorrenza della nuova disciplina, che lo schema di dlgs limita agli accertamenti notificati dopo la sua entrata in vigore, dovrebbe essere rivista allo scopo di estendere opportunamente al passato la nozione normativa di abuso, tenuto conto che finora l’abuso è stato contestato in assenza di una precisa norma di riferimento. Apprezzamento, infine, per la subordinazione della contestazione di una fattispecie di abuso al contraddittorio preventivo con il fisco, nonché per il fatto che la questione non è più rilevabile d’ufficio e in via autonoma da parte del giudice tributario.

(Fonte: ItaliaOggi)

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X