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ABC Lavoro: lo stato di disoccupazione


Ordine Informa

Dal 24 settembre 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 150/2015 in attuazione del Jobs Act che fornisce una nuova definizione di stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione è presente in tutte le forme di sostegno al reddito in caso di perdita involontaria del lavoro (NASpI, DIS-COLL, ASDI) che lo richiedono come requisito necessario. Ecco cos’è e come certificarlo.
Lo stato di disoccupazione è un presupposto fondamentale per poter accedere alle forme di sostegno al reddito in caso di perdita involontaria del lavoro. Il Decreto Legislativo 150 del 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) attraverso l’art. 19 ne dà una descrizione precisa. La successiva Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 23 dicembre 2015 ha poi dato le prime indicazioni in merito.
L’art. 19 del D.Lgs 150/2015 sostituisce i riferimenti normativi precedenti sullo stato di disoccupazione previsti dal comma 2, lettera c), dell’art. 1 del decreto legislativo 181 del 2000.
Vediamo dunque in cosa consiste lo stato di disoccupazione.
I requisiti per ottenere e mantenere lo stato di disoccupato
Il comma 1 dell’art 19 del D.Lgs 150/2015 definisce come disoccupati i lavoratori senza un impiego che dichiarano telematicamente la propria immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego.
Risulta quindi subito evidente che i requisiti del lavoratore per ottenere lo status di disoccupato sono:
 mancanza di un impiego;
 dichiarazione telematica di immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa e a partecipare a politiche attive del lavoro.
A cosa serve
Lo stato di disoccupazione è un requisito necessario per accedere a:
 indennità di disoccupazione NASpI (vedi art. 3, comma 1, lettera a, D.Lgs 22/2015);
 indennità di disoccupazione DIS-COLL (vedi art. 15, comma 2, lettera a, D.Lgs 22/2015);
 assegno di disoccupazione ASDI (vedi art. 16, comma 1, D.Lgs 22/2015);
 iscrizione nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (vedi art. 8 della Legge 68 del 1999 così come modificata dal D.Lgs 151/2015).
L’immediata disponibilità (DID)
L’immediata disponibilità, così come definita dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs 150/2015, va dichiarata in via telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro disciplinato dall’art. 13 dello stesso decreto.
Il Ministero del Lavoro attraverso la Circolare 34 del 2015 precisa che in attesa della piena operativitàdel portale nazionale delle politiche del lavoro le dichiarazioni di immediata disponibilità continueranno ad essere sottoscritte al Centro per l’Impiego. Potranno inoltre essere rilasciate anche ai sistemi informativi regionali già esistenti che prevedono questa modalità.
Ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs 150/2015 la domanda di ASpI, NASpI, DIS-COLL e di indennità di Mobilità presentata dal lavoratore all’INPS equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità.
I lavoratori possono inoltre dichiarare telematicamente la propria immediata disponibilità già dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento anche durante il periodo di preavviso. In questo caso i lavoratori sono considerati “a rischio di disoccupazione”.
In base alle informazioni registrate sul portale nazionale delle politiche del lavoro verrà poi assegnata al lavoratore una classe di profilazione aggiornata automaticamente ogni 90 giorni per valutarne il livello di occupabilità.
Il patto di servizio personalizzato
Per confermare lo status di disoccupato i lavoratori privi di occupazione devono contattare i Centri per l’Impiego entro 30 giorni (15 giorni in caso di ASpI, NASpI, DIS-COLL, indennità di Mobilità) dalla dichiarazione di immediata disponibilità. In mancanza di questa sarà lo stesso Centro per l’Impiego a contattare il lavoratore per la profilazione di cui sopra e per stipulare un patto di servizio personalizzato.
L’art. 20 del D.Lgs 150/2015 disciplina questo tipo di accordo, e al comma 2 specifica che il patto di servizio personalizzato deve contenere:
 individuazione di un responsabile delle attività;
 definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro);
 definizione degli atti di ricerca attiva da compiere e la tempistica degli stessi;
 frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
 modalità con cui la ricerca attiva di lavoro viene dimostrata al responsabile delle attività.
Deve inoltre riportare la disponibilità del lavoratore alle seguenti attività:
 partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, quali ad esempio la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altre iniziative di orientamento;
 partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione oppure ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
 accettazione di offerte di lavoro congrue come definite dall’art. 25 del D.Lgs 150/2015.
In caso di mancata convocazione da parte del Centro per l’Impiego entro 60 giorni dalla registrazione di cui sopra, il lavoratore può richiedere all’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) tramite posta elettronica le credenziali personalizzate per l’accesso diretto alla procedura telematica di profilazione per ottenere l’assegno di ricollocazione come previsto dall’art. 23 del D.Lgs 150/2015.
Compatibilità e sospensione dello stato di disoccupazione
Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 150/2015 lo stato di disoccupato è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.
Il Ministero del Lavoro attraverso la Circolare 34 del 2015 ricorda inoltre, richiamando gli artt. 9 e 10 del D.Lgs 22/2015, che la condizione di “non occupazione” è riferita a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma. Ma è riferibile anche coloro che, pur svolgendo un’attività lavorativa, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale:
 per il lavoro subordinato o parasubordinato 8.000 euro;
 per il lavoro autonomo (anche autonomo occasionale) 4.800 euro.
Queste condizioni sono quindi compatibili con lo stato di disoccupazione e consentono di mantenerlo.
Attenzione infine che la mancata conferma periodica della dichiarazione di immediata disponibilità, secondo le modalità stabilite dai servizi competenti, o il mancato rispetto degli impegni assunti con il Centro per l’Impiego, comportano la perdita dello stato di disoccupazione e quindi della relativa indennità di disoccupazione percepita (NASpI, DIS-COLL, ASDI).
(Autore: Milani Roberto)
(Fonte: Lavoro&Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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