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Visite mediche, terapie e diagnosi: dipendente assente per malattia


Ordine Informa

Non più necessario il ricorso ai permessi per documentati motivi personali.
Il dipendente pubblico che si assenterà dal lavoro per effettuare visite mediche, terapie edesami diagnostici non sarà più tenuto a chiedere il “permesso” al datore, ma sarà considerato “assente per malattia”. È questa l’importante conseguenza della sentenza del Tar del Lazio [1] che, in questo modo, ha annullato la famosa circolare dell’anno scorso, emanata dal Ministero della Funzione Pubblica e battezzata “anti fannulloni” [2]: la circolare, in attuazione del decreto sul pubblico impiego del 2013 [3], stabiliva il ricorso al “permesso” per i dipendenti pubblici che si assentavano dal lavoro per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici.
In pratica, prima della sentenza del Tar Lazio, la legge [3] disponeva che, nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. La novità, in pratica, ha sostituito le parole “l’assenza è giustificata” con “il permesso è giustificato”. Il Ministero, poi, è intervenuto stabilendo l’obbligo di usare i “permessi per documentati motivi personali” nel caso di visite ed esami.
La sentenza in commento però annulla tale circolare e, di conseguenza, viene meno l’obbligo del permesso.
Niente più obbligo di permesso
Sarà dunque ancora assente per malattia il dipendente pubblico quando fa la visita medica specialistica, a patto che sia previsto dal certificato del sanitario che lo prescrive. E ciò soprattutto se si tratta di esami diagnostici e altre prestazioni che hanno “effetti invalidanti”, secondo il professionista che li richiede, anche sul piano dello stato mentale. Ma ciò non toglie che l’assenza per malattia sia giustificata in base alla discrezionale valutazione tecnica del medico curante quando il sanitario ritiene che anche per lo stato psicologico la terapia, la visita e le analisi da svolgere siano incompatibili con il lavoro. I giudici amministrativi ribadiscono la differenza delle finalità che la norma contrattuale attribuisce ai permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) e alle assenze per malattia, nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici.
[1] TAR Lazio sent. n. 5714/15.
[2] Min. Funzione Pubblica circolare n. 2/2014.
[3] Art. 4, comma 16-bis, lettere a, b e c del Dl 101/13 che ha modificato l’art. 55-septies del Dlgs 165/2001.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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