Skip to main content

Valutazione dei rischi cambia per negozi, uffici e studi


News Lavoro Ordine Informa

Da oggi diventano operative a tutti gli effetti, anche per le sanzioni, le procedure standardizzate per la valutazione del rischio nelle microimprese, che occupano fino a 10 lavoratori, previste dall’articolo 29, comma 5, del Dlgs 81/2008 e attuate con il decreto ministeriale del 30 novembre 2012.
L’obbligo interessa dunque tutti i datori di lavoro che occupano fino a 10 persone e, facoltativamente (perché in alternativa dovranno seguire le procedure ordinarie), i datori di lavoro che occupano da 11 a 50 lavoratori. È importante ricordare che fra le microimprese rientrano tutte le attività: il negozio di quartiere, lo studio professionale, l’officina che occupa un apprendista. Tra i lavoratori, poi, sono considerati anche i tirocinanti e gli stagisti.
Per adempiere correttamente alle nuove procedure il datore di lavoro deve redigere la modulistica nella parte che lo interessa, allegata al decreto ministeriale. Questa consiste in tre moduli: il primo riguarda la descrizione generale dell’azienda, l’organico ai fini della sicurezza, le lavorazioni aziendali e le mansioni impegnate. Il secondo riguarda la casistica di tutti i rischi che possono essere presenti nel luogo di lavoro. Il terzo contiene le indicazioni delle misure attuate e il programma di miglioramento (aggiornamento del documento).
Il datore di lavoro, per individuare tutti i rischi, dovrà avvalersi di professionisti abilitati.
Secondo la legge però (articolo 34 del Testo unico) salvo che non siano svolte attività ad alto rischio (individuate dall’articolo 31, comma 6), il datore può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), di pronto soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione.
Perché possa svolgere direttamente questi compiti, il datore deve aver frequentato corsi di formazione che, per Rspp, abbiano una durata da 16 a 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa.
Con l’accordo stipulato in conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 26 gennaio 2012), sono stati individuati gli argomenti, le procedure e la durata dei corsi.
L’accertamento della mancata adozione della procedura standardizzata da parte della microimpresa comporta, per il datore, la pena dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La stessa pena si applica al datore di lavoro che non ha nominato il Rspp e che non ha frequentato il corso di formazione ad hoc.
(fonte Il Sole 24 Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X