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Unico cliente fallito, omissioni non punite


Fisco Ordine Informa

Non è punibile per omesso versamento dell’Iva l’imprenditore che non versa l’imposta a causa della crisi finanziaria prodotta dai mancati pagamenti dell’unico cliente, fallito. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 40394 del 30 settembre 2014, ha annullato con rinvio la condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Catania, invitando tutti i giudici d’Italia a decidere, in questi casi, non secondo un principio generale ma secondo le peculiarità della vicenda. La vicenda riguarda il rappresentate legale di un’impresa che era finito sotto accusa per non aver versato l’Iva. Lui si era difeso sostenendo l’assenza di dolo in quanto non aveva pagato perché il suo unico cliente era fallito e non aveva potuto far altro che inserirsi al passivo.
La tesi non ha convito Tribunale e Corte d’appello ma ha fatto invece breccia presso il Supremo collegio. La terza sezione penale ha infatti spiegato che «per poter ravvisare la causa di giustificazione della forza maggiore è necessario aver acquisito la prova rigorosa che la violazione del precetto penale è dipesa da un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente». Insomma, ad avviso della Cassazione, essendo il reato punibile a titolo di dolo generico, la Corte d’appello avrebbe dovuto fare un accertamento più pregnante ove, stando alla tesi della difesa, non viene negata l’evasione ma solo dedotta la sopravvenienza di un evento del tutto esterno alla volontà dell’agente, cioè il fallimento. Ora la causa tornerà a Catania per la decisione definitiva.
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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