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Tutte le novità per il lavoro occasionale accessorio


Ordine Informa

Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 ha introdotto numerose novità in materia di contratti di lavoro, anche in particolare per quanto riguarda il lavoro occasionale accessorio ossia la prestazione lavorativa pagata tramite i cosiddetti buoni lavoro (voucher).
Viene infatti previsto l’innalzamento del limite economico del compenso percepito dal prestatore, da 5.000,00 euro a 7.000,00 euro, e la possibilità di acquisto dei voucher per i committenti imprenditori o liberi professionistiesclusivamente con modalità telematiche. Si ricorda che per lavoro occasionale accessorio si intendono le attività lavorative di natura “meramente occasionale”, svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, che possono essere rese nella generalità dei settori produttivi, ma entro il limite di compensi stabiliti dalla legge.

Limite annuale dei compensi: la prima novità del decreto è rappresentata dall’innalzamento fino a 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) del limite annuale dei compensi totali per le prestazioni di lavoro accessorio per il singolo prestatore (dai precedenti 5.000 euro netti ossia 6.666 euro lordi). Il limite delle prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti è rimasto invariato per l’anno 2015 a 2.020 euro netti (2.693 euro lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite sopra citato. Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito, il limite economico è di 3.000 euro complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi (limite rimasto invariato). Il compenso resta, nei limiti sopra indicati, esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Il committente deve porre particolare attenzione al non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Acquisto dei buoni lavoro: il suddetto decreto ha introdotto l’obbligo, per i committenti imprenditori commerciali o professionisti di acquistare i buoni lavoro esclusivamente con modalità telematiche. Rimangono invariate invece le modalità di acquisto per i committenti privati cittadini. Più precisamente:

in caso di committenti imprenditori o liberi professionisti: i voucher possono essere acquistati esclusivamente tramite la procedura telematica, attraverso il sito Inps o il contact center dell’Istituto, previa registrazione del committente e del lavoratore; presso i tabaccai aderenti alla Convezione INPS-FIT. In tale caso inoltre il valore nominale del buono orario sarà fissato con apposito decreto del Ministero del lavoro, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per i diversi settori di attività e previo confronto con le parti sociali;

per tutti gli altri soggetti: l’acquisto potrà avvenire presso le sedi Inps tramite la procedura telematica, attraverso il sito Inps o il contact center dell’Istituto, previa registrazione del committente e del lavoratore; presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati o gli sportelli bancari e postali. Il valore nominale del singolo voucher è di 10 euro.

Obblighi per il committente: viene inoltre previsto l’obbligo da parte del committente di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione), attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Vi dovrà essere una doppia comunicazione, all’INPS tramite i consueti canali telematici e alla DTL competente. In attesa dell’attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure ossia presso INPS (comunicazione valida anche ai fini Inail).

(Autore: Fabrizio Tortelotti)

(Fonte: Fisco7)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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