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TASI: se li conosci, li eviti. Ecco gli errori più comuni


Fisco Ordine Informa

La TASI, il tributo comunale sui servizi indivisibili (manutenzione delle strade, pubblica illuminazione, ecc) ha fatto il suo ingresso nel sistema tributario da quest’anno con la Legge di Stabilità 2014. Il prossimo 16 ottobre scade il termine per pagare la prima rata in tutti quei Comuni che hanno deliberato le aliquote entro settembre. Ecco quali sono gli errori più frequenti e come evitarli.
Gli errori più frequenti
Fin dalla sua introduzione con la IUC, la TASI ha generato grande confusione per quanto riguarda aliquote, detrazioni e soprattutto scadenze della prima e della seconda rata. Confusione che genera un’alta probabilità di commettere errori al momento del calcolo e del pagamento del tributo. A fornire precisazioni in merito ad eventuali errori è l’AGEFIS, l’associazione dei geometri fiscalisti, secondo cui sono applicabili le indicazioni fornite per l’IMU dal ministero dell’Economia, con la risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012.
Maggiore o minore versamento TASI
Con la risoluzione si è stabilito infatti che, se il contribuente ha effettuato un maggior versamento in sede di acconto, potrà recuperare l’importo in compensazione al momento del pagamento del saldo.
Se poi il contribuente ha versato un importo minore e poi integra il versamento di quanto non versato in acconto con il saldo, non ci dovrebbero essere sanzioni così come previsto dall’ articolo 10 dello Statuto del contribuente, che prevede la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa. Tuttavia, ricorda l’AGEFIS, la decisione di non applicare le sanzioni è sempre rimessa al Comune. Ci sono comunque dei piccoli accorgimenti che occorre seguire per evitare di commettere errori. Vediamo quali sono.
Calcolo TASI: come individuare la rendita catastale
Partendo dal calcolo della TASI, il primo passo da fare è quello di individuare la rendita catastale. Dove recuperarla? Nell’atto di proprietà o di donazione dell’immobile oppure nella visura catastale reperibile presso gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio o presso lo sportello amico, attivo negli uffici postali. Si ricorda che, una volta individuata la rendita, deve essere rivalutata sempre al 5% ai fini del calcolo corretto del tributo.
Quota possesso e detrazioni
Particolare attenzione si deve prestare anche ai mesi di possesso dell’immobile. La TASI infatti non va calcolata sui giorni di possesso dell’abitazione nel 2014, ma sui mesi. Quindi un periodo di almeno 15 giorni viene computato come un mese intero.
Per quanto riguarda le detrazioni dall’imposta sull’abitazione principale, queste sono stabilite dai singoli Comuni, che le dividono in parti uguali tra tutti i comproprietari, anche se questi hanno quote di possesso diverso. Così ad esempio, se c’è una detrazione di 100 euro e il marito possiede il 70% della casa e la moglie il 30%, sarà necessario calcolare l’imposta lorda secondo la percentuale di possesso e poi scontare 50 euro a testa dall’importo, così da individuare la somma da pagare.
Pagamento TASI con F24: codici tributo
Dopo il calcolo, gli errori più comuni commessi dai contribuenti avvengono al momento del pagamento. Occhio quindi a compilare correttamente il modello F24 o il bollettino postale.
Nell’F24 in particolare, per la rata di ottobre deve essere sbarrato lo spazio “acc” perché la scadenza riguarda l’acconto.
Nel caso di errori nell’indicare i codici tributo, se l’importo complessivamente dovuto è stato comunque versato non ci dovrebbero essere conseguenze. In ogni caso il contribuente dovrà avere cura di inviare una comunicazione al Comune (e non all’Agenzia delle Entrate perché la TASI è un tributo comunale).
Si ricorda, a questo punto, che i codici tributo da usare per la rata di ottobre sono gli stessi previsti per l’acconto di giugno, quindi:
“3958”, la TASI sull’abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, l. n. 147/2013 e succ. modif.”
“3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, l. n. 147/2013 e succ. modif.
“3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, l. n. 147/2013 e succ. modif.
“3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, l. n. 147/2013 e succ. modif.”.
Pagamento con bollettino: le precisazioni
Per chi invece sceglie di pagare la TASI con il bollettino postale, si precisa che nello spazio “Codice catastale” va indicato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri, come ad esempio “H501” per il Comune di Roma. Il numero di bollettino è “1017381649”, valido per tutto il territorio nazionale. Chi è proprietario di diversi immobili che si trovano nello stesso Comune può compilare un solo bollettino; mentre chi è proprietario di immobili che si trovano in Comuni diversi ne dovrà compilare più di uno.
(fonte: Fisco7)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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