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Tasi, il comune recapita il bollettino


Ordine Informa Tributi e Tasse

Da quest’anno, i comuni dovranno inviare ai contribuenti i bollettini precompilati per il pagamento della Tasi. Ma l’adempimento dell’obbligo è ostacolato dai nodi della normativa relativa al tributo sui servizi indivisibili che la legge di stabilità 2015 non ha affrontato e, in particolare, da quello relativo all’assoggettamento al prelievo degli inquilini. In base al nono periodo del comma 688 della legge 147/2013 (ossia la stabilità 2014), «A decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli». La vigenza di tale previsione è stata ricordata prima di Natale dal difensore civico di Torino, che ha reso noto di aver scritto una lettera in tal senso all’Anci Piemonte.
In origine, l’invio dei bollettini precompilati era previsto già per il 2014, ma è stato rinviato di un anno dalla successiva legge 89/2014 (di conversione del dl 66/2014). In precedenza, peraltro, l’Anci Emilia-Romagna aveva sostenuto come tale adempimento non costituisse un obbligo per i comuni e quindi non inficiasse la natura di tributo in autoliquidazione propria della Tasi. A giustificare la ritrosia dei sindaci, militano le oggettive difficoltà dei calcoli, complicati (oltre che dalle stesse scelte dei primi cittadini, che nel tentativo di rendere più digeribile un balzello indigesto, hanno previsto un florilegio di aliquote e detrazioni) anche da alcuni nodi posti direttamente dalla disciplina legislativa. L’ostacolo più complicato da superare è rappresentato dalla cosiddetta quota inquilini: per le unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il comma 681 della stessa legge 147 prevede che l’occupante debba versare la Tasi nella misura, stabilita da ciascun comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo, mentre la restante parte è a carico del possessore. Trattasi, precisa la norma, di due obbligazioni tributarie autonome, per cui occorrerà inviare un bollettino all’occupante e uno al possessore.
Il problema è che pochi comuni sono in possesso di informazioni aggiornate sulle locazioni, per cui spesso non sono a conoscenza della presenza di contribuenti diversi dai titolari dei diritti reali. Né è possibile caricare su questi ultimi la quota degli inquilini.
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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