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Studi Associati, escluso l’obbligo di comunicazione della PEC


Ordine Informa

Chiarito il dubbio se insorgesse l’obbligo di comunicazione della PEC all’Agenzia delle Entrate entro il 31/10 p.v. permanesse in capo agli studi associati. Infatti considerato che alcuni Studi Associati abbiano autonomamente provveduto a dotarsi di un proprio indirizzo PEC (diverso, dunque, da quello dei professionisti associati), debitamente comunicato all’Ordine di appartenenza e che tale indirizzo, tuttavia, non è confluito nell’elenco “INI-PEC”, tenuto conto che il relativo software non è abilitato a riceverlo da qui l’incertezza se fosse dovuto l’adempimento. Alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, e con l’informativa n. 20/2014 del CNDCEC, ancorché lo studio associato possa essersi autonomamente dotato di una propria PEC, visto che la normativa antiriciclaggio nel suo complesso è destinata ai soli professionisti persone fisiche, anche la comunicazione della PEC è da riferire ai soli professionisti persone fisiche che risultino destinatari degli obblighi antiriciclaggio, ora espressamente esonerati dalla RM 88/2014, non anche agli studi associati.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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