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Stranieri: diritto agli assegni familiari


Ordine Informa

L’Inp non può negare il beneficio e chiedere la restituzione delle somme già corrisposte per il tramite del datore di lavoro attraverso ritenute sullo stipendio.
Anche gli stranieri che soggiornano in Italia da lungo periodo hanno diritto a percepire gli assegni familiari. Lo ha detto il Tribunale di Brescia con una recente ordinanza [1]. Secondo il giudice, la nostra normativa – che esclude dai benefici previdenziali per il nucleo familiare il coniuge e i figli del cittadino straniero che non risiede nel territorio italiano [2] – è in contrasto con la direttiva comunitaria del 2003 [3] a tutela degli stranieri soggiornanti di lungo periodo. La legge italiana sarebbe, in pratica, discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai nostri connazionali, per i quali il temporaneo allontanamento non incide sulla permanenza del vincolo.
Risultato: l’Inps non può negare il beneficio degli assegni per il nucleo familiare agli stranieri non residenti, soggiornanti da lungo tempo, né può richiedere loro la restituzione delle indennità eventualmente già corrisposte, per il tramite del proprio datore di lavoro.
Si tratta della prima pronuncia che sposa tale interpretazione.
Preliminarmente il tribunale stabilisce la competenza del Giudice ordinario trattandosi di lesione di un diritto soggettivo della persona [4].
In secondo luogo, il tribunale bresciano rileva la discriminazione applicata dalla nostra legge agli extracomunitari rispetto alla disciplina europea secondo cui “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda (…) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale (…). Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali” [3].
È vero, una legge del 2007 [5] ha stabilito che il lungo-soggiornante può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale (…), salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”; ma tale normativa non è stata mai attuata ed è rimasta incompiuta: manca insomma un provvedimento specifico e di data successiva a quello di recepimento della direttiva 109 citata.
Da ciò, dunque, la necessità per il tribunale, in primo luogo, di disapplicare la legge discriminatoria interna, per contrasto con la direttiva comunitaria, “nella parte in cui subordina, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungo-soggiornanti al requisito della residenza in Italia dei loro familiari”.
Lo straniero, quindi, ha diritto ad essere ammesso al beneficio in commento.
[1] Trib. Brescia, ord. del 14.04.2015.
[2] Art. 2 co. 6-bis, L. n. 153/1988.
[3] Direttiva UE n. 109 del 25.11.2003.
[4] Cass. S.U. sent. n. 3670/2011.
[5] Art. 7, co. 12, lett. c) del Dlgs 3/2007 che ha sostituito l’art. 9 del Dlgs 286/1998.

(Fonte: La Legge per tutti)

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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