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Con Circolare n. 43 l’INPS disciplina gli aspetti contributivi e contabili connessi alla soppressione del Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.
L’art. 7, comma 9, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, stabilisce, infatti, che, a decorrere dal 1° dicembre 2015, cessa ogni contribuzione al Fondo e non viene liquidata nessuna nuova prestazione.
Dalla medesima data viene istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi in capo al soppresso Fondo.
A carico della predetta Gestione vengono posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi esistenti alla data del 30 novembre 2015 nonché le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi.