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Sì alle telecamere sul lavoro per evitare furti


Ordine Informa

In azienda il datore di lavoro può installare telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso per controlli difensivi e prevenire il rischio di sottrazioni, furti e a tutela del patrimonio dell’impresa.
È vero, lo Statuto dei Lavoratori [1] vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori: ma questo vuol dire solo divieto di controllare l’attività lavorativa svolta ossia la corretta esecuzione della prestazione del lavoratore. Invece, tale norma non impedisce i cosiddetti controlli difensivi, quelli cioè destinati alla difesa dell’impresa e del suo patrimonio da condotte illecite del lavoratore, come per esempio nel caso di furti. Tutte le registrazioni potranno essere utilizzate anche in processo, come prova dell’illecito e per dar luogo all’immediato licenziamento.
Pertanto, via libera alle videocamere di sorveglianza se servono per incastrare il dipendente infedele. A dirlo è una sentenza della Cassazione di poche ore fa [2].
La vicenda è quella della dipendente di una farmacia condannata per furto aggravato ai danni del titolare per aver sottratto, nel tempo, vari farmaci riponendoli nella sua borsetta.
La difesa della ricorrente ha contestato che quelle immagini non potevano essere utilizzate senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, poiché diversamente si sarebbe violato lo Statuto dei lavoratori. Non la pensa però così la giurisprudenza.
Legittime le telecamere a circuito chiuso
Sono utilizzabili nel processo penale, anche se l’imputato è il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a tutela del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori. Infatti, le norme dello statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale.
In particolare l’installazione di impianti audiovisivi, telecamere di videosorveglianza o di altri sistemi di controllo può essere ammessa in caso di:
– esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro;
– controlli difensivi, volti a tutelare il patrimonio aziendale o comunque ad accertare condotte illecite del lavoratore.
In tali ipotesi l’installazione è consentita solo in presenza di uno specifico accordo sindacale o di un’autorizzazione della DTL, oppure in caso di consenso unanime dei dipendenti [3].
Tali videoregistrazioni, anche se effettuate direttamente dal datore di lavoro (senza l’intervento delle autorità di polizia o provvedimenti del giudice) sono comunque utilizzabili come prova nel processo dei reati. Se invece il controllo è condotto in modo tale da interferire nella sfera lavorativa del dipendente (ad esempio, per controllare il mero rispetto dell’orario di lavoro), consentendo di risalire alla sua identità, i dati acquisiti non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore [4].
Il divieto contenuto nello Statuto dei lavoratori
Il divieto dell’uso di telecamere contenuto nello Statuto dei lavoratori si riferisce all’uso di un’apparecchiatura:
– che operi automaticamente senza l’intervento del lavoratore controllato, rilevando dati inerenti in modo specifico all’attività lavorativa;
– installata a totale insaputa del lavoratore [5].
Il controllo a distanza dei lavoratori è vietato anche se di tipodiscontinuo. Ad esempio, è possibile installare telecamere sulla facciata di un hotel al fine di garantire l’incolumità del personale e degli ospiti. Tuttavia, benché nessuna telecamera inquadri direttamente “postazioni fisse di lavoro”, è possibile che i lavoratori vengano comunque ripresi occasionalmente nei momenti di transito. Pertanto, anche in questo caso, il datore di lavoro deve stipulare uno specifico accordo sindacale volto a definire le corrette modalità di uso dell’impianto di videosorveglianza o, in mancanza chiedere l’autorizzazione alla DTL [6].
LA SENTENZA
LA MASSIMA
Legittimo accusare di furto il dipendente infedele ripreso dalle videocamere di sorveglianza. Infatti sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei c.d. controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano l’esistenza di un divieto probatorio.
[1] Art. 4 L. 20 maggio 1970 n. 300.
[2] Cass. sent. n. 39206/15.
[3] Cass. sent. n. 22611/2012.
[4] Cass. sent. n. 30177/2013; n. 16622/2012.
[5]Cass. sent. n. 1236/1983.
[6] Provv. Garante Privacy 14 aprile 2011.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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