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Sì alle mansioni inferiori se l’alternativa è il trasferimento


Ordine Informa

Lavoratore dipendente: demansionamento legittimo se volto a evitare il licenziamento o il trasferimento in altra unità produttiva distante più di 150 km.

Solo eccezionalmente il datore di lavoro può demansionare il dipendente (ossia adibirlo a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto) ossia quando ricorrono situazioni straordinarie, volte a salvaguardare il suo posto di lavoro, come nel caso di crisi aziendale o quando l’alternativa è il licenziamento.
Con una recente sentenza [1], inoltre, la Cassazione ha specificato che a tali ipotesi si deve equiparare anche l’eventualità di un trasferimento dalla sede di lavoro, trasferimento non voluto dal dipendente. Dunque, se per fare in modo che quest’ultimo non si sposti dalla comunità produttiva in cui è inserito, è legittimo il patto tra azienda e lavoratore con cui si rifila quest’ultimo a una mansione peggiore rispetto a quella di inquadramento.

È vero, il codice civile [2] stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito oppure a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Per la giurisprudenza si tratta di una regola ritenuta tendenzialmente inderogabile [3] salvo ipotesi straordinarie previste dalla stessa legge. Si pensi alla norma [4] secondo la quale gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di mobilità, al fine di garantire il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire l’assegnazione dei lavoratori esuberanti a mansioni diverse e, quindi, anche inferiori [5]. Oppure alla possibilità [6] di adibizione a mansioni inferiori del lavoratore divenuto inabile in conseguenza di infortunio o malattia, al fine di evitare il licenziamento e nel caso in cui non possa essere adibito a mansioni equivalenti [7].

La possibilità di demansionamento, tuttavia, è stata estesa anche ad altre ipotesi non espressamente previste dalla legge, quando l’adibizione a mansioni inferiori avviene nell’interesse del lavoratore per evitare un licenziamento altrimenti inevitabile. Ma anche quando l’iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, sempreché vi sia il consenso del lavoratore. Ed è proprio il caso di specie: l’avvenuta soppressione dell’ufficio cui era addetto il lavoratore ed il suo trasferimento, ad oltre 150 km di distanza, presso altra sede, nella quale il lavoratore era indisponibile a trasferirsi.

LA SENTENZA
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 1 luglio – 6 ottobre 2015, n. 19930
Presidente Macioce – Relatore Patti
Svolgimento del processo
Con sentenza 27 agosto 2008, la Corte d’appello di Potenza rigettava l’appello di B.A. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di accertamento di illegittimità del demansionamento subito da Telecom Italia s.p.a. e di condanna alla conseguente reintegrazione in mansioni equivalenti e al risarcimento del danno, anche biologico.
A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la ricorrenza di un demansionamento, in violazione dell’art. 2103 c.c., sull’argomentato rilievo della consapevole ed esplicita richiesta del lavoratore, con lettera 13 giugno 2000, di essere assegnato a mansioni deteriori (AOC con funzioni di addetto) rispetto a quelle proprie (attività di PSA: Previsioni Sistemi di Accesso) per soppressione dell’attività presso la sede di Potenza, al fine di scongiurare il trasferimento ad altra sede di lavoro, ad oltre 150 km. di distanza dalla residenza: con validità del patto in deroga concluso tra le parti, per la natura non inderogabile dell’art. 2103 c.c., qualora ricorrenti obiettive ragioni, come nel caso di specie, di rilevante interesse del lavoratore a non veder modificata radicalmente la propria condizione nella comunità produttiva in cui era inserito, con la conseguente negoziabilità (nella ricorrenza delle debite condizioni di tutela del suo consenso) del diritto alla sede con quello alle mansioni. Essa escludeva, infine, la prova dell’avveramento della condizione risolutiva del patto, ossia dell’opportunità di ricollocazione nella giusta posizione di assistente.
Con atto notificato il 4 agosto 2009, B.A. ricorre per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste Telecom Italia s.p.a. con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., in merito all’accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno biologico, anche per condotta mobbizzante.
Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2113 c.c., 12 disp. prel. c.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per inderogabilità, secondo i] chiaro tenore letterale e un’interpretazione attenta agli interessi tutelati, della prima norma denunciata, per la nullità di ogni patto contrario, se non per la conservazione del posto di lavoro e non di una generica realtà lavorativa, o dell’interesse del lavoratore al suo inserimento in essa, essendo poi negoziabile il diritto alle mansioni solo con l’alternativa certa di licenziamento, ma non con il diritto alla sede, con motivazione pure illogica e contraddittoria al riguardo.
Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1346, 1362, 1363, 1366, 1418, secondo comma c.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per difetto di univoca e chiara determinazione della volontà negoziale espressa dal lavoratore nella dichiarazione scritta 13 giugno 2000, pure nulla per indeterminatezza dell’oggetto, per generica disponibilità all’accettazione temporanea di mansioni non del tutto equivalenti a quelle corrispondenti all’inquadramento riconosciuto, non altrimenti specificate.
Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103,1176, 1366, 1375, 1362 e 1368 c.c., 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 23 CCNL Imprese esercenti servizi di telecomunicazioni del 28 giugno 2000 e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per omessa comparazione tra le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente e quelle previste dalla declaratoria contrattuale, senza giustificazione della esclusa mortificazione professionale e di dignità per la modifica delle mansioni, in difetto di considerazione delle risultanze istruttorie, deponenti per un’evidente dequalificazione (dal V al IV livello, secondo le declaratorie contrattuali) del lavoratore, alla luce dei compiti svolti.
Con il quinto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1176, 1366, 1375, 1362 e 1368 c.c., 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 23 CCNL Imprese esercenti servizi di telecomunicazioni del 28 giugno 2000 e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per l’assunzione a fondamento della decisione di elementi e circostanze (a pgg. 9 e 10 della sentenza), a giustificazione di un demansionamento del lavoratore in realtà illegittimo, né allegate dalle parti né tanto meno risultanti dall’istruttoria.
Con il sesto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1362, 1363, 1366 c.c. e 115, 116, 421, secondo comma c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per erronea esclusione di ricorrenza della condizione risolutiva, neppure tale esplicitamente qualificata dalla Corte territoriale, nella circostanza, riferita dal teste I. , dell’assegnazione di altri lavoratori alla mansione di assistente, propria del livello del ricorrente.
Il primo motivo, relativo a vizio di omessa motivazione sull’accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico, anche per condotta mobbizzante, è inammissibile.
Ed infatti, con esso il ricorrente in sole cinque righe lamenta: “In via del tutto preliminare si eccepisce che in merito… all’accertamento di un diritto al risarcimento di danno biologico, anche per condotta mobbizzante, il Collegio non spende neanche una parola: l’omissione di motivazione è, pertanto, innegabile” (così a pg. 22 del ricorso).
In realtà, la Corte territoriale ha dato una motivazione, sia pure succinta e quasi laconica, avendo posto in diretta ed immediata consequenzialità logico – giuridica il rigetto (anche) di questa domanda risarcitoria da quello della principale di illegittimo demansionamento, avendo affermato: “La condotta datoriale fu pertanto legittima; la domanda di reintegra nelle mansioni e di ristoro sono quindi infondate” (così al primo capoverso di pg. 11 della sentenza).
Il “quindi” di infondatezza delle domande risarcitorie (anche per danno biologico) in dipendenza del rigetto di quella di demansionamento illegittimo offre una motivazione, forse insufficiente, ma certamente non omessa.
Ebbene, il mezzo appare in proposito assolutamente generico, in violazione della prescrizione di specificità, a pena di inammissibilità, dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 6 luglio 2007, n. 15952). Esso, infatti, non indica affatto le ragioni di censura della motivazione (erroneamente denunciata come omessa), che istituisce un collegamento eziologico diretto, come illustrato, tra l’operato accertamento di legittimità della condotta datoriale e l’esclusione del danno (anche) biologico, alla luce della sua dedotta sussistenza da B.A. (nei gradi di merito, sub specie di sindrome ansiosa depressiva reattiva) per i fattori concausali dell’asserito demansionamento illegittimo (quale elemento prevalente), di atteggiamento vessatorio del superiore gerarchico e di inadeguatezza dell’ambiente lavorativo (come esposti a pgg. 2, 3, da 5 a 8 e da 19 a 21 del ricorso), ma senza alcun effettivo ed immediato collegamento con la doglianza, così da consentirne uno specifico esame.
Ed inoltre il motivo, nella sua generica stringatezza, è pure carente del momento di sintesi finale con la chiara indicazione del fatto controverso, omologo al quesito di diritto, in violazione della prescrizione dell’art. 366bis c.p.c..
La deduzione, nel ricorso per cassazione, di un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, comporta infatti l’onere, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per cui la motivazione sia insufficiente ed esso deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulandone al termine una sintesi riassuntiva, che costituisca un quid pluris rispetto alla sua illustrazione e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. 7 aprile 2008, n. 8897). E tale sintesi non si identifica con il requisito di specificità del motivo, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., ma assume l’autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente (Cass. 28 dicembre 2013, n. 28242; Cass. 8 marzo 2013, n. 5858).
Il secondo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2113 c.c., 12 disp. prel. c.c. e vizio di motivazione, per inderogabilità della prima norma denunciata, per nullità di ogni patto contrario, salva la conservazione del posto di lavoro e negoziabile il diritto alle mansioni solo con l’alternativa certa di licenziamento) ed il quinto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1176, 1366, 1375, 1362 e 1368 c.c., 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 23 CCNL Imprese esercenti servizi di telecomunicazioni del 28 giugno 2000 e vizio di motivazione, per l’assunzione a fondamento della decisione di legittimo demansionamento del lavoratore di elementi e circostanze inediti) possono essere congiuntamente esaminati, per la loro stretta connessione.
Essi sono infondati.
Rileva questa Corte che il ricorrente ha sottoscritto il 13 giugno 2000 la seguente dichiarazione: “Io sottoscritto B.A. , matr. XXXXXXXX, dipendente di codesta Società con la qualifica di Assistente livello E, con sede a Potenza, in considerazione dell’avvenuta soppressione dell’attività di PSA nell’ambito della sede di Potenza, al fine di restare nella medesima sede lavorativa, accetto di essere assegnato ad attività non del tutto rispondenti ai canoni della qualifica di Assistente, fermi restanti livello retributivo e stessa qualifica. Resta inteso che appena si presenta in questa sede l’opportunità di essere ricollocato nella giusta posizione lavorativa di Assistente, il sottoscritto sarà tenuto in considerazione per occupare detta posizione con priorità rispetto a chi alla data odierna, non possieda la qualifica ed il livello di Assistente“.
Occorre pertanto valutare la validità del patto di demansionamento sottoscritto dal lavoratore nei termini testualmente riportati, tenuto conto dell’esplicita previsione di nullità (art. 2103, ultimo comma c.c.) di ogni patto contrario al principio di adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali sia stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero ancora equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione di retribuzione (art. 2103, primo comma, prima parte c.c.), come pure di trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103, primo comma, ultima parte c.c.).
In proposito, è consolidato l’insegnamento di questa Corte nel senso di una protezione tradizionalmente intesa come di contenuto inderogabile (Cass. 10 dicembre 2009, n. 25897; Cass. 4 marzo 2014, n. 4989), salve le deroghe possibili al divieto di reformatio in peius delle mansioni espressamente previste dalla legge.
E così nelle ipotesi stabilite: dall’art. 4, undicesimo comma l. 223/1991, secondo il quale gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di mobilità, al fine di garantire il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire l’assegnazione dei lavoratori esuberanti, in deroga all’art. 2103, secondo comma c.c, a mansioni diverse e quindi anche inferiori (Cass. 1 luglio 2014, n. 14944); dall’art. 4, quarto comma l. 68/1999, che consente l’adibizione a mansioni inferiori del lavoratore divenuto inabile in conseguenza di infortunio o malattia, al fine di evitare il licenziamento e nel caso in cui non possa essere adibito a mansioni equivalenti (Cass. 23 ottobre 2014, n. 22533); dall’art. 7, quinto comma d.lg. 151/2001, che prevede la possibilità di utilizzazione in “mansioni inferiori a quelle abituali” della lavoratrice in gravidanza nel caso in cui quelle di assunzione siano ricomprese tra le mansioni a rischio o comunque interdette in relazione al peculiare stato della dipendente.
In via interpretativa, si è quindi ampliata la possibilità di deroga alla previsione dell’art. 2103 c.c. ad ogni ipotesi, anche non prevista dalla legge come quelle suindicate, in cui la variazione in peius delle mansioni corrisponda all’interesse del lavoratore ad evitare un licenziamento altrimenti inevitabile. Pertanto, si è ritenuto che il patto di demansionamento, che ai soli fini di evitare un licenziamento attribuisca al lavoratore mansioni, e conseguente retribuzione, inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, sia valido non solo ove sia promosso dalla richiesta del lavoratore (che deve manifestare il suo consenso non affetto da vizi della volontà) sibbene anche allorché l’iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, sempreché vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell’accordo: e ciò per la prevalenza dell’interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall’art. 2103 (Cass. 7 febbraio 2005, n. 2375). Sicché, nella medesima prospettiva di tutela, questa Corte ha recentemente ribadito il proprio consolidato orientamento di riconoscimento della validità del c.d. “patto di demansionamento”, sempre nella genuinità non viziata del consenso del lavoratore e nella sussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell’accordo, chiaramente confermando come al di fuori di tali ipotesi non sussista un principio generale in base al quale, in caso di soppressione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza del lavoratore, si determini un “affievolimento” del diritto garantito dall’art. 2103 c.c. (Cass. 12 giugno 2015, n. 12253). Ed essa ha pure richiamato, infine, il principio secondo cui la soppressione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza può giustificare l’esercizio dello ius variandi: dovendo tuttavia, “quali che siano le ragioni della modifica delle mansioni (tanto nel caso in cui le mansioni originarie siano assegnate ad altro dipendente, che nei caso in cui le stesse siano esaurite), lo spostamento del lavoratore ad altre mansioni… attenersi alla regola della equivalenza”; problema invece diverso essendo costituito “dalla eventuale mancanza di soluzioni in tal senso e quindi dalla necessità di estinguere il rapporto di lavoro o, in via alternativa, adibire il lavoratore a mansioni inferiori” (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1575).
Ben si comprende come l’ampliamento dell’area di legittimità della variazione delle mansioni in deroga all’art. 2103 c.c. abbia logicamente prodotto una corrispondente riduzione dell’area di legittimità del licenziamento per impossibilità di adibizione del lavoratore alle vecchie mansioni: con sua giustificazione soltanto nell’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (c.d. repechage), nell’onere probatorio del datore di lavoro (Cass. 3 marzo 2014, n. 4920; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3040).
E i due profili trovano una naturale interferenza, allorquando, procedendo il datore di lavoro a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in particolare per soppressione del reparto cui siano addetti i lavoratori licenziati, la verifica della possibilità di repechage vada fatta non soltanto con riferimento a mansioni equivalenti ma anche inferiori che i lavoratori avrebbero potuto accettare onde evitare il licenziamento: e la prova dell’impossibilità di repechage deve essere fornita anche con riferimento a tali mansioni, sulla base di un patto di demansionamento anteriore o coevo al licenziamento (Cass. 18 marzo 2009, n. 6552).
È allora alla luce dei suenunciati principi di diritto, cui questa Corte intende dare continuità prestando ad essi convinta adesione, che deve essere declinata l’interpretazione del patto di demansionamento tra le parti contenuto nella dichiarazione 13 giugno 2000, sopra testualmente riportata, al fine di valutarne la legittimità.
Occorre pertanto escludere che la sua validità, in deroga alla previsione dell’art. 2103 c.c., possa essere attinta da un supposto diritto del lavoratore al mantenimento della sede di lavoro, negoziabile (nella ricorrenza delle debite condizioni di tutela del suo consenso) con quello alle mansioni, quale espressione del suo rilevante interesse a non veder modificata radicalmente la propria condizione nella comunità produttiva in cui egli sia inserito (come ritenuto dalla Corte territoriale per le ragioni esposte a pgg. da 7 a 10 della sentenza): sicché la sua motivazione deve essere al riguardo rettificata, a norma dell’art. 384, ultimo comma c.p.c..
Ciò che infatti consente di ritenere la legittimità del patto in esame, per la riconoscibile possibilità di deroga al divieto posto dall’art. 2103, ultimo comma c.c., è la corretta equiparabilità all’ipotesi di licenziamento, alternativo al demansionamento concordato, della fattispecie odierna, peculiare rispetto a quella più tradizionalmente trattata dai precedenti di questa Corte, perché integrata da presupposti fattuali prodromici al licenziamento.
In questa prospettiva sono da intendere i fatti, accertati come incontestati dalla Corte territoriale, dell’avvenuta soppressione dell’attività di PSA cui era addetto B.A. presso la sede di Potenza ed il suo trasferimento integrale, ad oltre centocinquanta chilometri di distanza, presso quella di Napoli, nella quale il predetto lavoratore era indisponibile a trasferirsi, come accertato dalla Corte territoriale sulla base essenziale della scrutinata dichiarazione (in quanto “sede da lui stesso ritenuta come non accettabile“: così al secondo e terzo alinea di pg. 10 della sentenza).
In proposito, giova ribadire come la disposizione dell’art. 2103 c.c. debba essere interpretata alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e di quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti, tra l’altro, interventi di ristrutturazione aziendale, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte senza modifica del livello retributivo (come appunto nel caso di specie), non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l’unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Cass. 22 maggio 2014, n. 11395; Cass. 5 aprile 2007, n. 8596). Per contro, una volta ritenuto l’adempimento del datore di lavoro a tutti gli altri obblighi derivantigli dal contratto, non è legittimo, ed è pertanto sanzionarle con il licenziamento per giusta causa, il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa dovuta, a causa di una ritenuta dequalificazione, essendo giustificato il rifiuto di adempiere alla propria prestazione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., solo se l’altra parte sia totalmente inadempiente, negli altri casi potendo il lavoratore rifiutare lo svolgimento di singole prestazioni lavorative non conformi alla propria qualifica, ma non lo svolgimento di qualsiasi prestazione lavorativa (Cass. 19 dicembre 2012, n. 29832).
Reputa pertanto questa Corte che, nel quadro così ricostruito della fattispecie in questione, il rifiuto preventivo del lavoratore al trasferimento (ferma la valutazione in fatto del giudice di merito: Cass. 19 febbraio 2008, n. 4060), ingiustificato per il verificato legittimo esercizio dello ius variandi, si sarebbe risolto in un esito estintivo del rapporto, per effetto del licenziamento datoriale (Cass. 12 aprile 2012, n. 5780).
Occorre, infine, rilevare che il quinto motivo appare anche inammissibile, sottendendo una sollecitazione a questa Corte di rivisitazione critica del merito e della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, di competenza esclusiva del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), allorquando conduca ad un accertamento in fatto adeguatamente motivato (per le ragioni esposte a pgg. 9,10 della sentenza).
Per le ragioni esposte, i due motivi congiuntamente esaminati devono allora essere respinti, con l’affermazione del seguente principio di diritto, ai sensi dell’art. 384, primo comma c.p.c.: “È legittimo il patto di demansionamento che, sottoscritto dal lavoratore che manifesti un consenso non affetto da vizi della volontà, ai soli fini di evitare un licenziamento, gli attribuisca mansioni inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, in mancanza di diverse soluzioni alternative all’estinzione del rapporto di lavoro: a tale condizione essendo equiparabile la fattispecie integrata da presupposti fattuali prodromici al licenziamento (quali, nel caso di specie, il rifiuto di trasferimento a sede di lavoro diversa, distante oltre centocinquanta chilometri da quella di precedente prestazione dell’attività lavorativa, non più ivi esercitabile nelle mansioni medesime o corrispondenti, per soppressione della relativa unità)“.
Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1346, 1362, 1363, 1366, 1418, secondo comma c.c. e vizio di motivazione, per difetto di univoca e chiara determinazione della volontà negoziale espressa dal lavoratore nella dichiarazione scritta 13 giugno 2000, pure nulla per indeterminatezza dell’oggetto, è inammissibile. La questione dedotta non risulta mai prima prospettata, non avendone trattato la sentenza impugnata, né il ricorrente offerto una specifica indicazione, con debita trascrizione, degli atti nei quali essa sia stata eventualmente trattata nei gradi precedenti, pure violando così il principio di autosufficienza del ricorso (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. Il gennaio 2007, n. 324).
Quanto al vizio di genuina determinazione della volontà negoziale del lavoratore sottoscrittore del patto, la Corte territoriale ha anzi accertato come incontestata “la libertà e piena consapevolezza del B.A. al momento della sottoscrizione della richiesta del 13.06.2000” (così a pg. della 5 sentenza).
Quanto poi alla dedotta nullità del patto di demansionamento per supposta indeterminatezza del suo oggetto, lo stesso ricorrente è consapevole della novità, posto che ne giustifica la possibilità di esame sull’assunto della rilevabilità della nullità per mancanza dei requisiti essenziali del negozio “di ufficio ed in ogni tempo e, dunque, nessuna previa eccezione sarebbe stata in ogni caso necessaria” (così, sub punto 1.b, al quinto capoverso di pg. 2 della memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.).
Ma una tale affermazione non è corretta, per l’evidente confusione tra il piano della rilevabilità, anche d’ufficio, di una nullità negoziale (sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o “di protezione”), sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale, posto che, nell’azione di nullità del contratto come in generale nelle azioni di impugnativa negoziale, l’oggetto del processo (e del giudicato) è costituito non dal diritto potestativo fondato sul singolo motivo (di annullamento, di rescissione, di risoluzione o di nullità), dedotto in giudizio, ma dal negozio e dal rapporto giuridico sostanziale che ne scaturisce (Cass. s.u. 12 dicembre 2014, n. 26242), con il diverso piano dell’onere di allegazione della parte, in quanto “condizione che la diversa causa di nullità emerga dalle rituali allegazioni delle parti o dalle produzioni in atti” (ancora: Cass. s.u. 12 dicembre 2014, n. 26242): trattandosi di introduzione nel giudizio di fatti costitutivi del diritto nella disponibilità esclusiva della parte, veicolabili appunto attraverso l’onere di allegazione a suo carico, in funzione del rispetto del fondamentale principio di corrispondenza della pronuncia alla domanda (Cass. 14 marzo 2014, n. 5952).
Sicché, per le superiori argomentate ragioni, il mezzo deve essere dichiarato inammissibile, per la novità della questione con esso dedotta.
Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1176, 1366, 1375, 1362 e 1368 c.c., 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 23 CCNL Imprese esercenti servizi di telecomunicazioni del 28 giugno 2000 e vizio di motivazione, per omessa comparazione tra le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente e quelle previste dalla declaratoria contrattuale, senza giustificazione della esclusa mortificazione professionale e di dignità per la modifica delle mansioni in difetto di considerazione delle risultanze istruttorie, è assorbito dal rigetto del secondo e del quinto mezzo.
Con esso, infatti, è stata ribadita, sia pure con diversa motivazione, la legittimità del patto di demansionamento sottoscritto dal lavoratore, assorbente la questione di effettività o meno di un tale demansionamento, come rilevato anche dalla Corte territoriale (al primo capoverso di pg. 4 della sentenza).
Infine, il sesto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1362, 1363, 1366 c.c. e 115, 116, 421, secondo comma c.p.c. e vizio di motivazione, per erronea esclusione di ricorrenza della condizione risolutiva nella circostanza dell’assegnazione di altri lavoratori alla mansione di assistente, è inammissibile.
Ed infatti, con esso il ricorrente mira ad una rivisitazione critica del merito e della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, che ha invece compiuto un accertamento in fatto adeguatamente motivato, in corretta applicazione del regime di ripartizione della prova.
Ed essa è stata valutata, in specifico riferimento alla deposizione del teste I.A. , come “non… sufficiente a dimostrare la violazione dell’impegno alla ricollocazione in quanto strettamente orientata a segnalare una progressione di carriera piuttosto che l’effettivo svolgimento di talune mansioni” (così a pg. 11 della sentenza).
Sicché, detti accertamento e valutazione sono insindacabili nell’odierna sede di legittimità, spettando a questa Corte la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 marzo 2007, n. 5066).
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna B.A. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
[1] Cass. sent. n. 19930/15 del 6.10.2015.
[2] Art. 2103 cod. civ.
[3] Cass., sent.n. 25897/2009 e n. 4989/2014.
[4] Art. 4, co. 11, legge n. 223/1991.
[5] Cass. sent. n. 14944/2014.
[6] Art. 4, co. 4, l. n. 68/1999.
[7] Cass. sent. n. 22533/2014.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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