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Si al Bonus assunzione per la stabilizzazione dei co.co.co.


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Esonero contributivo triennale e trasformazione co.co.co. in lavoratore dipendente: le agevolazioni sono pienamente compatibili.
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con un recente parere [1], ha chiarito ogni dubbio in merito alla fruizione del Bonus Assunzione, per i Co.co.co. trasformati in lavoratori subordinati a tempo determinato. A tal riguardo, ha affermato che i due beneficisono pienamente compatibili, in quanto la stabilizzazione del rapporto non è un obbligo di legge, ma si fonda sulla volontà delle parti.

Bonus Assunzione e trasformazione co.co.co.

La questione inerente l’applicabilità del Bonus Assunzione ai parasubordinati convertiti in dipendenti è sorta a causa del Decreto di riordino delle Politiche attive del lavoro [2], che esclude l’esonero contributivo quando l’instaurazione del rapporto di lavoro costituisce l’attuazione di un obbligo previsto dalla legge o dai contratti collettivi, e dal Decreto di riordino dei contratti [3], che prescrive, per il riconoscimento della stabilizzazione dei Co.co.co., la forma del contratto subordinato a tempo indeterminato, con durata di almeno dodici mesi.

Secondo la Fondazione Studi, il Bonus contributivo per l’assunzione, che spetta a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal primo gennaio 2016, spetta legittimamente anche ai Cococo, o Cocopro, oMini Cococo trasformati in subordinati: questo, in quanto la procedura di stabilizzazione è attivata esclusivamente dalla volontà delle parti, e solo in seguito la normativa regola quale forma contrattuale adottare per l’ex collaboratore. Pertanto, non esistendo alcun obbligo legale alla stabilizzazione, ma solo requisiti obbligatori, prescritti per la sua attuazione, il Bonus Assunzione può essere applicato senza timore di contestazioni o revoche di sorta.

Sanatoria co.co.co.

In base a quanto osservato dalla Fondazione, il Bonus è dunque compatibile sia con la mera stabilizzazione del contratto, che con l’eventuale sanatoria Cococo 2016.

In particolare, la sanatoria è una procedura di conciliazione tra ex parasubordinato e datore di lavoro, che potrà essere attivata dal 2016, dovrà svolgersi presso una sede protetta (DTL, Sindacati, etc.), o presso una commissione di certificazione, e dovrà mettere una “pietra tombale” su ogni pretesa possibile inerente il precedente rapporto lavorativo.

Le agevolazioni conseguenti alla sanatoria consistono nell’estinzionedi tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali dovuti all’errata qualificazione del rapporto, esclusi i soli illeciti accertati durante un’eventuale ispezione avvenuta prima della trasformazione del contratto.

Bonus assunzione 2016

L’esonero contributivo triennale, meglio noto come Bonus Assunzione, è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, e riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati da oltre 6 mesi.

L’agevolazione prevista consiste in uno sgravio dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, pari a un tetto massimo di 8.060 Euroannui, per 3 anni.

La Legge di stabilità 2016 ha confermato l’esonero contributivo per l’anno entrante, ma lo ha ridotto al 40%, con un tetto massimo pari a3250 Euro all’anno; la durata è sempre triennale.

[1] Fond. Studi CDL, Parere 3/2015.

[2] Art. 31 D.lgs. n. 150/2015.

[3] Art. 54 D.lgs. n. 81/2015.

(Fonte: La Legge per tutti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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