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Se non prendo le ferie entro l’anno le perdo?


Ordine Informa

Ferie non godute dal lavoratore: obbligo della fruizione entro 18 mesi, pagamento della contribuzione all’Inps, divieto di monetizzazione.
È vero che se non prendo entro il 31 dicembre le ferie residue maturate l’anno scorso, poi le perdo?
La legge [1] riconosce al lavoratore quattro settimane di ferie l’anno, delle quali due devono essere fruite, possibilmente continuativamente, nell’anno di maturazione, mentre altre due settimane devono essere godute entro 18 mesi dall’anno di maturazione.
Nel caso in cui le ferie residue non siano godute entro tale termine, non si perdono, ma l’Inps le considera comunque fruite dal punto di vista contributivo: pertanto, devono essere versati comunque i contributi, dal datore di lavoro, come se le ferie fossero state godute entro il 30 giugno del secondo anno successivo alla loro maturazione.
Il lavoratore mantiene il diritto a fruire delle ferie successivamente, oppure a fruire dell’indennità sostitutiva, al termine del rapporto di lavoro.
Divieto di monetizzazione delle ferie
Il generale divieto di monetizzazione delle ferie, difatti, non opera nel caso in cui il rapporto di lavoro termini, poiché per il dipendente risulterebbe comunque impossibile goderne: questo, in quanto la finalità del divieto di sostituire le ferie con un’indennità è quella di garantire al lavoratore un minimo imprescindibile di ristoro psico-fisico, finalità che sarebbe vanificata dalla previsione di un compenso che sostituisca il godimento delle giornate libere.
Il divieto di monetizzazione, invece, non opera per le ferie ulteriori rispetto al minimo di quattro settimane previste dalla Legge; spesso, difatti, i Contratti Collettivi prevedono delle giornate, o settimane, libere aggiuntive: questo surplus di ferie può essere liberamente monetizzato, poiché non cade sotto il generale divieto normativo.
Più “severo”, invece, il divieto di monetizzazione delle ferie per il personale della Pubblica Amministrazione: sulla questione, difatti, è recentemente intervenuta una nuova normativa che, seguendo la finalità generale della spending review (cioè del taglio della spesa pubblica), ha previsto che le ferie spettanti ai dipendenti pubblici debbano essere necessariamente godute, anche in caso di cessazione del rapporto, e non diano luogo all’erogazione d’indennità economiche sostitutive.
Fanno eccezione a tale previsione soltanto le seguenti ipotesi:
– cessazione del rapporto di servizio per decesso del lavoratore;
– dispensa dal servizio in base ad accertamenti medico-legali;
– altri casi di termine del rapporto di lavoro, qualora vi sia un’impossibilità comprovata di godere delle ferie secondo le tempistiche dell’ordinamento di appartenenza [2].
Quindi, sebbene, nel caso dei lavoratori della P.A., vi siano maggiori difficoltà nel monetizzare le ferie godute, da quanto esposto emerge che in nessun caso queste possano “andar perdute”.
Sanzioni per il datore di lavoro
Se il datore di lavoro non rispetta le prescrizioni normative in materia di ferie, è generalmente soggetto a una sanzione da 100 a 600 Euro. Se le violazioni interessano più di cinque lavoratori, oppure si sono verificate nell’arco di due anni, le sanzioni partiranno da un minimo di 400 ad un massimo di 1.500 Euro, che diventano, rispettivamente, 800 e 4.500 Euro, qualora le violazioni interessino più di dieci lavoratori ovvero si verifichino nell’arco di almeno quattro anni; in quest’ultimo caso, l’azienda non potrà beneficiare del pagamento della sanzione in misura ridotta.
[1] D.lgs. 66/2003.
[2] Dip. Funz. Pubb., Parere n. 40033 del 8/10/2012.
(Autore: Noemi Secci)
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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