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Se l’azienda ti “assume” come lavoratore autonomo a partita IVA


Ordine Informa

La trasformazione automatica del lavoro autonomo non genuino in una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e, dopo, in lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Può sembrare una contraddizione “l’assunzione” in azienda del lavoratore con partita IVA e, quindi, “autonomo”: contraddizioni, però, che nel nostro Paese sono sempre state all’ordine del giorno, complice da un lato una normativa molto rigida in materia di contratti di lavoro (e solo di recente resa più flessibile), dall’altro una strumentalizzazione forzata, ai confini del lecito, da parte di alcune aziende, dei rapporti di lavoro parasubordinato. Così, dietro prestazioni di lavoro autonomo a partita IVA si nascondono, in realtà, contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e, in altri casi – ancora più gravi – dietro i co.co.co. vi sono invece dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato.
Vediamo, dunque, quali sono i confini dell’una o dell’altra categoria, per comprendere cosa è possibile e cosa, invece, è vietato dalla legge.
La riforma del Job Act
Il cosiddetto Job Act [1] ha posto un freno alla firma di contratti di lavoro autonomo ”non genuini” dettando una serie di paletti da rispettare perché il rapporto possa davvero dirsi “autonomo”; diversamente, in presenza di determinate condizioni che a breve vedremo, il contratto con un soggetto titolare di partita IVA si presume una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) nel cui ambito, peraltro, è legittimo l’utilizzo della partita IVA, posto che trattasi comunque di una forma di lavoro autonomo [2].
Anche però i co.co.co. hanno degli specifici limiti, superati i quali scatta la conversione in contratti di lavoro subordinato a tutti gli effetti.
Attenzione però: le seguenti regole si applicano a tutti i rapporti con partita IVA firmati dopo la data di entrata in vigore della Riforma ossia dal 18 luglio 2012 in poi.
Quando il rapporto di lavoro è sempre autonomo a partita IVA
Siamo sempre in presenza di contratto di lavoro autonomo a partita IVA (e quindi non può mai scattare la presunzione che il rapporto nasconda, nella realtà, una collaborazione coordinata e continuativa) nel caso di prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali la legge impone l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Tali sono: Notai, Ingegneri, Chimici, Avvocati, Architetti, Attuari, Medici, Veterinari, Farmacisti, Giornalisti, Geologi, Biologi, Dottori Agronomi e Forestali, Consulenti del lavoro, Psicologi, Assistenti Sociali, Tecnologi Alimentari, Consulenti in proprietà industriale, Commercialisti, Periti Industriali, Geometri, Ostetriche, Infermieri, Tecnici di radiologia, Agrotecnici, Guide alpine, Periti Agrari, Spedizionieri Doganali, Promotori Finanziari.
Allo stesso modo, si è sempre in presenza di un contratto di lavoro autonomo a partita IVA genuino (per cui non opera la presunzione che si tratti di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa) se la prestazione ha le seguenti caratteristiche:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi (trattasi quindi di formazione prevalentemente teorica, ovvero d’aula), oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività (trattasi quindi di pregressa e significativa esperienza lavorativa);
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo lordo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali [3]. Per l’anno 2012, tale reddito minimo è pari a 18.663 euro .
A tale proposito, il Ministero ha precisato che:
1) le competenze teoriche di grado elevato o presuppongono il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e dell’istruzione e formazione professionale); di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato, master); oppure di qualifiche o diplomi conseguiti al termine dell’apprendistato;
2) le capacità tecnico-pratiche richiedono che il datore abbia riconosciuto una particolare qualificazione da almeno 10 anni o che, per un periodo di pari durata, l’attività oggetto di collaborazione sia stata svolta in forma di lavoro autonomo a partita IVA.
Quando invece opera la presunzione di co.co.co.
Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti tre presupposti:
a) la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi. Si tenga conto che:
– il periodo temporale di riferimento va individuato nell’ambito di ciascun anno civile (1° gennaio – 31 dicembre);
– il periodo superiore a 8 mesi annui deve risultare pari almeno a 241 giorni, anche non continuativi;
b) il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
c) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una sede del committente. Si tenga conto che:
– la postazione di lavoro è fissa anche qualora non sia riservata al collaboratore in via esclusiva (es. un locale messo a disposizione degli “esterni” di cui si prende possesso in base al giorno o all’ordine di ingresso);
– la presunzione opera con riferimento alla postazione di lavoro (es. una scrivania), a prescindere “dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività”.
Quali sono gli effetti pratici della conversione in co.co.co.?
Qualora il datore di lavoro abbia stipulato un rapporto di lavoro autonomo non genuino, si ha l’automatica conversione dello stesso in collaborazione coordinata e continuativa: in tal caso gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.
Lo stesso dicasi anche i premi relativi all’assicurazione infortuni: anche in questo caso, 2/3 sono a carico del committente e 1/3 del lavoratore.
Quando il co.co.co. nasconde un contratto di lavoro subordinato?
Tutti i contratti di collaborazione stipulati dopo il 18.7.2012 devono avere tutti i seguenti elementi, a pena di invalidità:
a) devono individuare uno specifico progetto, cui è riconducibile il contratto;
b) il committente deve determinare il progetto che deve essere gestito in forma autonoma da parte del collaboratore; se manca uno specifico progetto, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si considerano, sin dal primo giorno, come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Se, nei fatti, l’attività concretamente assegnata non corrisponde al progetto indicato in contratto, il co.co.co. si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti;
c) vi deve essere collegamento funzionale del progetto a un determinato risultato finale; esso non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente;
d) è vietato lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.
Inoltre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui:
– l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente;
– vi sia prova dell’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare esercitato dal datore di lavoro [4].
Da contratto autonomo a contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Detto ciò, è facile che possa verificarsi che un contratto qualificato come di “lavoro autonomo a partita IVA” venga, in prima battuta, ricondotto alla tipologia del lavoro a progetto ma poi, mancando i requisiti tipici di quest’ultima tipologia contrattuale (specifico progetto, ecc.), in quanto non previsti e quindi non specificati, sarà automaticamente trasformato, sin dal primo giorno, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
[1] L. 28.6.2012, n. 92.
[2] Inail, circ. 20.3.2013, n. 15.
[3] Di cui all’art. 1, co. 3, L. 2.8.1990, n. 233.
[4] Min. Lav., circ. 27.12.2012, n. 32.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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