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Sanzione onerosa per l’ inosservanza delle regole sulla videosorveglianza ai lavoratori


Ordine Informa

Il Garante della privacy ha reso noto, nella newsletter n. 503 del 26 maggio 2023 u.s, di aver comminato  una sanzione amministrativa da 50.000 euro a un’azienda di abbigliamento per aver installato sistemi di videosorveglianza in violazione del Regolamento europeo, del Codice privacy e dello Statuto dei lavoratori.
Nel merito è emerso che la Società ha installato ed utilizzato sistemi di videosorveglianza senza rispettare la normativa in materia di controllo a distanza (articolo 4 della legge n. 300/1970), la quale prevede che l’installazione di impianti audiovisivi non possa avvenire in assenza di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori o di una autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, procedure indispensabili anche per bilanciare la sproporzione esistente tra la posizione datoriale e quella di lavoratore.
La società, a sua discolpa, aveva motivato l’installazione delle apparecchiature di videosorveglianza con la necessità di difendersi da furti e di garantire la sicurezza dei dipendenti e del patrimonio aziendale, evitando accessi non autorizzati.
In base agli accertamenti effettuati dal Garante della privacy, è emerso che tutti i negozi della Societa’ erano dotati di almeno 3 videocamere, attive 24 ore al giorno 7 giorni su 7, nelle aree riservate ai lavoratori e ai fornitori. Nei punti vendita più grandi arrivavano fino a 27. 
Tuttavia, in numerosi punti vendita l’installazione dei sistemi di videosorveglianza non aveva rispettato la normativa in materia di controllo a distanza. Non è sufficiente infatti, ha sottolineato il Garante, limitarsi ad informare gli interessati della presenza dell’impianto e del suo funzionamento attraverso informative affisse nelle zone antistanti quelle oggetto di ripresa.
Tenuto conto del numero rilevante di dipendenti coinvolti (oltre 500), del fatto che la violazione ha riguardato diversi punti vendita, e della violazione delle norme in materia di controllo a distanza (assenza di autorizzazione o di accordo con le rappresentanze sindacali e trattamenti effettuati in violazione della autorizzazione rilasciata o dell’accordo), il Garante della privacy ha pertanto comminato alla Società una sanzione di 50.000 euro.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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