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Rivalutazione del TFR: come si calcola


Ordine Informa

Alle quote di TFR accantonate a fine anno deve applicarsi un tasso di rivalutazione che, dall’ultimo aggiornamento, è pari a 0,570093.
Il coefficiente aggiornato ad aprile per rivalutare le quote del trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2014 è pari a 0,570093.
Si tratta del coefficiente per rivalutare la quota di Tfr accantonata a fine anno. Esso viene calcolato partendo dall’indice dei prezzi al consumo Istat per le famiglie di operai e impiegati, diffuso ogni mese dall’Istituto di statistica, escludendo i tabacchi lavorati.
La legge [1] prevede infatti che il trattamento di fine rapporto, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ai fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Vediamo in sintesi come avviene il calcolo della rivalutazione. Si calcola la differenza in percentuale tra l’indice dei prezzi al consumo del mese di dicembre dell’anno precedente e quello del mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza a cui si aggiunge mensilmente un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,5%).
La somma tra il 75% e il tasso fisso dà il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.
Venendo agli ultimi dati aggiornati, risulta che l’indice Istat di aprile è di 107,1 e la differenza percentuale rispetto a dicembre 2014 è 0,093458. Su tale differenza si calcola il 75% che è pari a 0,070093. La quota fissa di aprile è pari a 0,5 e, sommando il 75% (0,070093) con il tasso fisso, si ottiene il coefficiente di rivalutazione (0,570093).
Se il dipendente ha ricevuto un’anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l’erogazione viene effettuata. Per il resto dell’anno l’aumento si applica solo sulla quota al netto dell’anticipazione.
Si ricorda che sono escluse dalla rivalutazione le quote di trattamento di fine rapporto versate dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.
[1] Art. 2120 cod. civ.
(Fonte: La Legge per tutti)
  


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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