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La madre lavoratrice, o in alcuni casi il padre lavoratore, hanno diritto a riposi giornalieri di due ore per dedicarsi al figlio minore fino all’età di un anno.
La lavoratrice madre ha il diritto di fruire, nel primo anno di vita del bambino, dei permessi di lavoro per allattamento[1]. Essi consentono alla donna di uscire dall’azienda e godere di riposi orari della durata di due ore, in caso di orario di lavoro pari o superiore a 6 ore al giorno, oppure di un’ora, in caso di orario inferiore a 6 ore.
Occorre comunque fare riferimento all’orario di lavoro previsto dal contratto individuale e non a quello effettivo, dato che quest’ultimo potrebbe variare in caso di eventi particolari (per esempio sciopero).
I permessi vengono dimezzati (e quindi durano mezz’ora e non più un’ora) se la lavoratrice fruisce dell’asilo nido, o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’azienda o nelle immediate vicinanze di essa.
Il diritto ai riposi per allattamento dura fino al compimento del primo anno di età del bambino, a meno che questi sia affetto da handicap in condizioni di gravità, nel qual caso è possibile fruire dei riposi fino al suo terzo anno di età.
La lavoratrice madre può beneficiare dei riposi per allattamento anche in caso di adozione o affidamento; essi son fruibili nel primo anno dall’ingresso del bambino nella famiglia.
Nel caso di parto gemellare o di adozione/affidamento di più bambini, i permessi orari sono raddoppiati.
Le ore di permesso vengono considerate a tutti gli effetti ore di lavoro e pertanto sono regolarmente retribuite. Difatti la lavoratrice, come nel caso di astensione per maternità, percepisce un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi. L’indennità è a carico dell’Inps ma è anticipata dal datore di lavoro e portata a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.
Inoltre i permessi per allattamento vengono considerati ai fini dell’anzianità di servizio ma sono esclusi dalla maturazione della tredicesima mensilità.
I riposi per allattamento hanno la finalità di tutelare la salute e nutrizione del bambino e consentire alla madre di svolgere la sua essenziale funzione familiare. Per questo motivo le ore di riposo non spettano alla lavoratrice che si trova già in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità. In questo caso la donna, astenendosi dallo svolgere attività lavorativa per potersi dedicare a tempo pieno al figlio, non ha bisogno di permessi.
In alcuni casi, i permessi per allattamento passano al padre lavoratore. Si tratta delle seguenti ipotesi previste dalla legge [2]:
– figli affidati solo al padre;
– in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale;
– madre non lavoratrice dipendente;
– madre morta o gravemente malata.
[1] Art. 39, D. Lgs. n. 151/2001.
[2] Art. 40, D. Lgs. n. 151/2001.
(Fonte: La Legge per tutti)