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Rimborsi Iva: nuovi chiarimenti


Fisco Ordine Informa Tributi e Tasse

L’Agenzia delle Entrate ha appena diffuso una circolare [1] in cui fornisce chiarimenti sulla possibilità di erogare rimborsi Iva senza la presentazione della garanzia, in presenza di comunicazioni di irregolarità, avvisi di accertamento o rettifica; sull’applicabilità degli istituti della sospensione e del fermo amministrativo; sull’obbligo di garanzia per i contribuenti con meno di due anni di attività e per i soggetti in liquidazione volontaria e sulla sanzione per omessa prestazione della garanzia nell’Iva di gruppo in caso di franchigia.
Se il contribuente ha ricevuto una comunicazione di irregolarità e non sono ancora decorsi trenta giorni oppure nel caso in cui vi sia un piano di rateazione che sta regolarmente pagando per un accertamento con adesione, un’acquiescenza, una conciliazione giudiziale o un reclamo/mediazione, queste non sono considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi Iva. Il rimborso, invece, viene sospeso se l’omesso o il ritardato pagamento delle rate comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si considerano, inoltre, carichi pendenti le somme riammesse al piano di rateazione. Stesso discorso vale per le rate di una cartella di pagamento non ancora versate.

In pratica, nel caso di comunicazione di irregolarità, premesso che dall’invio il contribuente – se vuole evitare l’iscrizione a ruolo – ha 30 giorni per procedere al pagamento, qualora i 30 giorni non siano ancora decorsi, l’ufficio procede con l’esecuzione del rimborso, nel caso in cui sia stata presentata istanza. Viceversa, scaduti i 30 giorni, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute, l’ufficio può procedere con la sospensione totale o parziale del rimborso Iva. Quanto ai pagamenti rateizzati, sulla base del fatto che l’accesso alla rateazione non è più subordinato alla presentazione di garanzie, l’Agenzia ha chiarito che le rate non ancora pagate relative all’accertamento con adesione, all’acquiescenza, alla conciliazione giudiziale e al reclamo/mediazione non debbano essere considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi Iva, fatte eccezioni per le ipotesi in cui l’omesso/ritardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione. Lo stesso vale in riferimento agli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione.

Per semplificare l’erogazione dei rimborsi Iva è stato eliminato l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, che ricorre, solo per i rimborsi superiori a 15mila euro e per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica con significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato. Con il la circolare è stato precisato che l’integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge da parte del soggetto passivo – il quale non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell’Amministrazione ed abbia spontaneamente versato quanto richiesto – è idonea, comunque, a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della notifica dell’atto impositivo nei due anni precedenti la richiesta, ai fini dell’erogazione del rimborso Iva senza prestazione della garanzia. Quest’ultima resta, inoltre, obbligatoria per i rimborsi superiori a 15mila euro chiesti dai contribuenti che esercitano attività d’impresa da meno di due anni, ad esclusione delle startup innovative, e per quelli relativi a crediti risultanti all’atto della cessazione dell’attività.

In caso di rateazione di cartelle di pagamento notificate da Equitalia, poiché non vi è l’obbligo di presentazione della garanzia, ai fini dei rimborsi Iva, le rate non ancora versate non sono considerate carichi pendenti e non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso, ad eccezione delle ipotesi in cui il contribuente non paghi cinque rate, anche non consecutive, decadendo così dal beneficio della rateazione. L’Agenzia, inoltre, considerando la particolare situazione economico-finanziaria del contribuente o la sopravvenuta incertezza della pretesa tributaria, ha ritenuto che non comportano la sospensione dal rimborso gli atti la cui riscossione è stata oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale.

Per quanto riguarda le richieste presentate dalle Società non operative e/o in perdita sistematica, il documento di prassi chiarisce, anche alla luce delle recenti modifiche normative, che nel caso in cui siano presentate preventivamente le istanze di interpello, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o negato a seguito dell’esito degli interpelli. Inoltre, se la società presenta solo l’istanza ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative, l’ufficio, in attesa della risposta all’interpello, verifica che la società non sia in perdita sistematica e, se l’interpello ha esito positivo e la società non risulta essere in perdita sistematica, il rimborso può essere erogato.

Se la società, invece, presenta solo l’istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, l’Agenzia, in attesa della risposta, chiede alla società di produrre il test di operatività. In questo caso il rimborso è erogato a seguito di esito favorevole al test di operatività e all’interpello. Qualora la società non dia riscontro alla richiesta dell’amministrazione e la risposta all’interpello sia favorevole al contribuente, il rimborso può essere erogato sulla base degli elementi di operatività desumibili dalla dichiarazione dei redditi. In un’ottica di collaborazione con il contribuente, in assenza sia della dichiarazione sostitutiva, sia delle istanze preventive di interpello, il rimborso può comunque essere erogato se la società presenta una dichiarazione sostitutiva su richiesta dell’ufficio. Diversamente, l’operatività e l’assenza di perdita sistematica sono riscontrate nella dichiarazione dei redditi.

[1] Ag.Entrate circolare n. 33/E

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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