Skip to main content

Ricongiunzioni dal 1° al 30 luglio 2010 a titolo gratuito nel FPLD


News Lavoro

La circolare INPS 19 luglio 2017, n 116 chiarisce la presunzione di onerosità delle domande di ricongiunzioni nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), di cui all’articolo 1, comma 1, legge 7 febbraio 1979, n. 29.

L’INPS recepisce quanto disposto dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 12, comma 12-septies, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convalidando il nuovo regime oneroso di ricongiunzione ma annullando la retroattività della nuova disciplina nel periodo circoscritto dal 1° luglio al 30 luglio 2010.

Ne consegue che le domande di ricongiunzione presentate, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 29/1979, nel periodo dal 1° al 30 luglio 2010 rientrano nel regime di ricongiunzione gratuita. Quelle presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 restano a titolo oneroso.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X