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Requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo per la NASPI, i dubbi dei CdL


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I dubbi dei CdL sulla nuova indennità di disoccupazione, in particolare sul requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo per la NASPI
A più di sette mesi dall’entrata in vigore della nuova indennità di disoccupazione NASpI, vi sono ancora dubbi sulla corretta applicazione della normativa relativamente ai requisiti in possesso del lavoratore. Sul sito dei Consulenti del Lavoro, leggiamo un’interessante nota, a cura di Leggi di Lavoro, che solleva dubbi in merito al requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo per la NASPI.
La Fondazione Studi con la circolare n. 24/2015, si è già soffermata sulle criticità delle nuove norme sugli ammortizzatori sociali dopo le istruzioni del ministero del lavoro e dell’Inps. Quest’ultima è giunta dopo oltre 2 mesi dall’entrata in vigore della norma (Dlgs n. 148/15), senza fornire i necessari chiarimenti su aspetti chiave del provvedimento lasciando professionisti e imprese ancora nell’incertezza. Manca, inoltre, la disciplina attuativa della cassa integrazione per l’apprendistato professionalizzante ed il regime di calcolo del contributo addizionale.
Requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo per la NASPI
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
-siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
-possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
-possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Secondo il Ministero del Lavoro per giornate di “effettivo lavoro” devono intendersi le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità (circolare n. 24/2015).
L’Inps, continua la nota dei CdL, con la circolare n. 197/2015 si è limitata a riprodurre quanto già anticipato dal Ministero del Lavoro. Al contrario, già in passato l’Inps era stato chiamato ad interpretare una previsione normativa che fa riferimento al “lavoro effettivo” come nel caso del Dlgs n. 22/2015 in materia di Naspi in cui fissa i requisiti necessari per ottenere la disoccupazione: “30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione”.
L’Inps con circolare n. 94/2015 aveva preso una posizione completamente diversa rispetto alla circolare n. 197/2015 affermando che:
il lavoro effettivo corrisponde alle giornate indicate nel flusso mensile UNIEMENS – con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi – col codice “S” (quindi escludendo, malattia, infortunio, ferie, permessi, festività, ecc).
Le giornate di malattia, infortunio e assenze per permessi e congedi “determinano un ampliamento – pari alla durata degli eventi medesimi – del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate”.
Infine, si conclude la nota, con la posizione espressa nella richiamata circolare n.197/15 è evidente che l’Inps penalizza i lavoratori che operano all’interno di aziende che adottano la settimana corta (lunedì – venerdì) rispetto a quelle che adottano la settimana di lavoro ordinaria (lunedì – sabato).
Quindi, a fronte della medesima previsione normativa si registrano posizione interpretative diametralmente opposte.
(Autore: Antonio Maroscia)
(Fonte: Lavoro e Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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