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Ravvedimento, istituiti nuovi codici tributo


Fisco Ordine Informa

Sono stati istituiti otto nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite i modelli F24, di sanzioni e interessi dovuti, in caso di ravvedimento, sugli importi rateizzati a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04.03.2014, n. 25/E
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 25/E del 4 marzo 2014 ha istituito i codici tributo per versare le sanzioni e gli interessi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, su importi rateizzati, a seguito di definizione dell’accertamento, dell’accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale e della mediazione. Si ricorda che, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate, diverse dalla prima, c’è la possibilità di ravvedersi entro il termine di pagamento della rata successiva. A tal fine, i nuovi codici tributo utilizzabili sono:
• “9946” (sanzione) e “1984” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali;
• “9947” (sanzione) e “1985” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale comunale Irpef;
• “9948” (sanzione) e “1986” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale regionale Irpef;
• “9949” (sanzione) e “1987” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Irap.
In allegato la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia Entrate Risoluzione n 25 del 2014.03.04 Ravv op.so
Fonte (Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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