Skip to main content

Rapporto di lavoro subordinato tra familiari


Ordine Informa

L’ INPS, con il messaggio n. 2819 del 14 luglio 2022, introduce una novità, nella fase di variazione o iscrizione azienda, circa la richiesta di legami di parentela, coniugio e affinità esistente tra le parti con il personale assunto in azienda e il datore di lavoro. E’ utile ricordare che nel nostro ordinamento la caratteristica fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo di “subordinazione” e , un rapporto di lavoro subordinato “genuino”, si manifesta quando:

a) si osserva un certo orario di lavoro;

b) si pagano a cadenze fisse le retribuzioni prestabilite;

c) il coordinamento e’ effettuato dal datore di lavoro;

d) vi e’ assenza, in capo al lavoratore , di una sia pur minima struttura imprenditoriale (rischio d’impresa);

e) l’applicabilità di sanzioni disciplinari.

Tuttavia, il rapporto di lavoro familiare, è sempre stato contrastato dall’INPS soprattutto durante la fase ispettiva, con la costante tendenza a disconoscere il rapporto di lavoro tra familiari, pur in assenza di una norma che vieti esplicitamente al datore di lavoro di assumere un proprio familiare. L’Istituto basa la collaborazione dei familiari sulla presunzione di gratuità per motivi familiari e affettivi, cosa non sempre veritiera. Anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4535/2018 , ha affermato che è lecito il rapporto tra familiari, prevedendo tra l’altro alcuni indici oggettivi per riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale :

· l’onerosità della prestazione;

· la presenza costante;

· l’osservanza di un orario coincidente con l’apertura al pubblico dell’attività commerciale;

· la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;

· il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell’organizzazione dell’attività stessa, dell’apporto della prestazione lavorativa.

Non si comprende quindi quale possa essere l’intento dell’Istituto nel messaggio sopra citato , atteso che l’onere della prova per dimostrare la non genuinità’ del rapporto spetta agli organi ispettivi e non al datore di lavoro.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X