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Quote di TFR maturate nel periodo di trattamento di integrazione salariale: nuova procedura di liquidazione diretta da parte dell’Istituto


News Lavoro

L’art. 2 della Legge 464/72, ha previsto il rimborso a carico della Cassa Integrazione Guadagni delle quote di indennità di anzianità maturate dai lavoratori licenziati al termine del periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

 

Con la Legge n. 297/82, l’indennità di anzianità è stata sostituita dal Trattamento di Fine Rapporto, di seguito il decreto legislativo n. 148/2015 ha riformato la disciplina in materia di TFR maturato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

 

Con la Circolare 24 del 31 gennaio 2017 vengono illustrate le modifiche intervenute, si danno le istruzioni operative per la liquidazione delle domande di pagamento diretto della quota di TFR maturato in CIGS, trasmesse con la nuova domanda telematica, sul pagamento delle quote di TFR destinate al finanziamento della previdenza complementare e vengono fornite le istruzioni contabili per la corretta applicazione delle novità della normativa vigente.

 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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