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Quando la cassa di previdenza concorre alla formazione del reddito 


Ordine Informa

Nella determinazione del reddito imponibile dei professionisti ai fini IRPEF, è facile trovarsi di fronte ad un dubbio: la rivalsa del contributo previdenziale addebitata nella notula emessa al cliente/committente concorre o meno alla formazione della base imponibile IRPEF e, di conseguenza, al calcolo dell’eventuale ritenuta d’acconto che verrà versata dal cliente?

La risposta si trova analizzando la natura della rivalsa del contributo previdenziale, al quale il professionista è talvolta obbligato e talvolta no.


Da un punto di vista previdenziale i professionisti si dividono in due categorie:
Professionisti con una propria Cassa di previdenza di categoria;
Professionisti privi di una Cassa di previdenza, obbligati all’iscrizione presso la Gestione separata INPS, come previsto dall’art. 21 c.25, Legge n.335/1995.
Per i lavoratori autonomi appartenenti alla prima categoria, le Casse di previdenza prevedono, tendenzialmente, i seguenti tipi di contributo da versare alle casse professionali:
contributo soggettivo;
contributo obbligatorio;
contributo integrativo;
contributo di maternità.
Il contributo integrativo, oggetto di questo articolo, è rappresentato da una maggiorazione solitamente pari al 4%, per il quale è previsto l’obbligo di rivalsa nei confronti del committente. Esso non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, di conseguenza nemmeno alla determinazione del reddito imponibile complessivo ai fini IRPEF e, secondo quanto disposto dall’art.10 del TUIR, è indeducibile.
Il suddetto contributo (minimo) è richiesto obbligatoriamente dalle Casse di previdenza, a prescindere dalla produzione di onorari e compensi. Pertanto, nel caso in cui il professionista dovesse trovarsi in questa situazione in uno specifico esercizio, rimanendo tale contributo a carico del committente, potrà dedurlo (art.10 TUIR).


Per ciò che riguarda invece il professionista obbligato all’iscrizione alla Gestione separata INPS, la situazione che si viene a creare è diversa dalla precedente. Il contributo alla Gestione separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote in vigore nell’anno di riferimento nei limiti del massimale previsto.
Il suddetto contributo è totalmente a carico del professionista, che si trova di fronte alla facoltà di addebitare al proprio cliente/committente, a titolo di rivalsa, il 4% dei compensi lordi.
L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti tra il professionista e il cliente, rimanendo ad esclusivo carico del professionista il versamento del contributo alla Gestione separata.
Concludendo, se da un lato per i professionisti iscritti ad una Cassa di previdenza di categoria che obbligatoriamente addebitano a titolo di rivalsa il contributo integrativo, quest’ultimo non concorre alla formazione del reddito complessivo (salvo il caso in cui il professionista non produca compensi tali da coprire almeno il contributo integrativo minimo obbligatorio), dall’altro lato il professionista iscritto alla Gestione separata optando per la rivalsa del contributo del 4% (essendo una mera facoltà concessa), dovrà considerare quest’ultimo ai fini del calcolo del reddito di lavoro autonomo imponibile ai fini IRPEF.


(Fonte: Fisco7 ) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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