Skip to main content

Quando il badge controlla i dipendenti ed è illegittimo


Ordine Informa

Il badge che effettua una verifica permanente di tutte le attività dei dipendenti, dalle pause ai permessi, deve essere concordato con i sindacati.
È illegittimo il badge in azienda se non si limita a registrare solo gli orari di entrata e di uscita dei dipendenti dal luogo di lavoro, ma effettua anche una verifica permanente e globale di ogni loro spostamento e attività, come ad esempio l’utilizzo di permessi, le pause e le sospensioni. Tale apparecchio, infatti, comportando un controllo generalizzato e costante dei lavoratori, deve essere prima concordato con i sindacati. Con la conseguenza che è anche illegittimo il licenziamento del dipendente che ha strisciato la tessera magnetica per conto dei colleghi assenti, visto che l’intero dispositivo elettronico è illegale. A chiarirlo è una recente sentenza della Cassazione [1].
Il badge è legittimo, e non necessita di accordi con i sindacati, quando si limita a prendere nota degli ingressi e della fine dell’orario di lavoro così come un tempo faceva il cartellino marcatempo, ma registra anche tutti i dati sulla giornata-tipo del dipendente, inviandoli poi al database aziendale. Questo tipo di gestione del personale si risolve, infatti, in un “controllo continuo permanente e globale” che è consentita dallo Statuto dei lavoratori [2] solo se previamente concordato con le RSA o autorizzata dall’ispettorato del lavoro. In mancanza di tali adempimenti sono inutilizzabili i dati rilevati dal badge, la cui installazione si deve considerare fuorilegge. Così come irrilevanti sono anche le manovre fraudolente dei dipendenti per “ingannare” lo strumento di controllo, come quelle di chi striscia per conto dei colleghi assenti.
Anche la rilevazione dei dati di entrata e uscita dall’azienda mediante un’apparecchiatura di controllo predisposta dal datore di lavoro (cosiddetto badge), utilizzabile anche in funzione di controllo del rispetto dell’orario di lavoro e della correttezza dell’esecuzione della prestazione lavorativa, non concordata con le rappresentanze sindacali, né autorizzata dall’ispettorato del lavoro, diventa un controllo sull’orario di lavoro e un accertamento sul quantitativo e qualità della prestazione. Essa quindi viola lo Statuto dei lavoratori. Né l’esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore, quando però tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non, invece, quando riguardino la tutela dei beni estranei al rapporto stesso.
In questi casi si realizza quindi una verifica dell’obbligo di diligenza dei dipendenti rispetto all’osservanza dell’orario di lavoro in quanto consente di comparare in tempo reale i dati di tutti i lavoratori grazie all’elaborazione dei dati da parte del cervellone centrale dell’azienda. E dunque si impongono garanzie analoghe a quelle previste per l’installazione di telecamere.
[1] Cass. sent. n. 9904/16 del 13.05.16.
[2] Art. 4 L. 300/70.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X