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Professionisti: per l’accertamento sintetico basta il calcolo onorari


Ordine Informa

È valido l’accertamento sintetico basato sul calcolo degli onorari, al professionista indagato resta l’onere di provare che il dato su cui si fonda la pretesa fiscale, ovvero i compensi per le prestazioni eseguite, non corrispondono alla sua reale capacità contributiva. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3445/2014 che ha esaminato il caso di un avvocato specializzato in infortunistica stradale oggetto di accertamento sintetico per il recupero a tassazione del maggior imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2003 basato sul calcolo degli onorari acquisiti direttamente dall’Amministrazione Finanziaria presso le compagnie di assicurazione.
Determinazione sintetica del reddito
Riguardo alla legittimità dell’accertamento sintetico del reddito la Corte di Cassazione ha ricordato che la determinazione sintetica del reddito imponibile complessivo consiste nell’applicazione delle presunzioni semplici prescritte dall’articolo 2727 del codice civile, ovvero dalle informazioni che la legge o il giudice ricava da un fatto noto per giungere alla determinazione di un fatto ignorato. Deve pertanto ritenersi legittimo l’accertamento basato sull’acquisizione degli onorari da parte dei clienti risarciti dalle varie compagnie assicurative, dalla quale si ricava la sussistenza di un certo reddito e, quindi, di una determinata capacità contributiva.
Al contribuente resta l’onere della prova, ovvero il dover dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà. Nel caso in esame, l’avvocato dovrà dimostrare che le somme risultanti dai controlli incrociati con le compagnie d’assicurazione non sono stati da lui percepiti, o lo sono stati in misura minore rispetto a quanto emerso dalle verifiche degli ispettori erariali.
(fonte PMI)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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