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Produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo


News Lavoro

Il messaggio n. 16291 dell’11 ottobre 2013 contiene alcuni parametri per la determinazione del corretto inquadramento previdenziale dei “produttori di terzo e quarto gruppo”, con particolare riferimento alla figura dei “produttori occasionali”.
Ciò che rileva ai fini previdenziali, si legge ad esempio nel testo del messaggio, è unicamente lo svolgimento dell’attività, restando irrilevanti i profili dell’instaurazione del rapporto con l’impresa assicurativa anziché con l’agente o sub agente, mentre l’espressione testuale del contratto “produttori di agenzie di assicurazioni” è da intendersi in senso lato, in quanto riferita a tutti coloro che, comunque denominati, prestano attività di intermediazione nella stipula di contratti di assicurazione per conto di una agenzia di assicurazioni o di una impresa di assicurazione, in quanto la diversa struttura organizzativa della compagnia di assicurazioni non assume valore ai fini dell’obbligo assicurativo, rilevando a tal fine esclusivamente l’attività lavorativa di natura autonoma prestata dal singolo in favore della società madre.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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