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Permessi per malattia: licenziamento per l’utilizzo personale


Ordine Informa

Uso di certificato medico e assenza per un malanno inesistente: legittimo l’investigatore privato e poi l’espulsione.
Chi è in malattia, è malato. Un’equazione banale a prima vista, ma nulla è tale in questo Paese. Perché, stando alle statistiche delle aule giudiziarie, è elevatissimo il numero di lavoratori abituati a considerare la malattia come un “diritto” e il relativo permesso come una parte di giorni da far rientrare, in un modo o nell’altro, nell’ammontare delle ferie annuali. Insomma, sembra che gli italiani ragionino in questi termini: “Mi spettano “X” giorni di malattia all’anno e sono intenzionato a prenderli anche a costo di essere sano!” Un po’ come avviene con i permessi della legge 104 sui parenti invalidi.
In alcuni casi, i permessi vengono utilizzati per evitare o posticipare quanto più possibile il trasferimento in un’altra unità produttiva o amministrazione disposto dal datore nei confronti del dipendente. In questi casi si fa ricorso a qualsiasi espediente: alle ferie, alla legge sul ricongiungimento familiare e alla stessa malattia.
Comportamenti del genere – neanche a dirlo – sono illegittimi e ledono quel rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Risultato: ben potrebbe arrivare (nei casi più gravi) il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o, del tutto, per giusta causa (ossia senza neanche preavviso). Non solo. Nel caso in cui il dipendente fosse intenzionato a impugnare il provvedimento espulsivo dell’azienda, quest’ultima potrebbe procurarsi le prove dell’infedeltà del dipendente anche solo con l’utilizzo dell’ispettore privato che, piantonata l’abitazione del lavoratore, lo segua per controllarne gli spostamenti. Difatti, non sempre la visita fiscale è sufficiente a scoprire le truffe ai danni del datore di lavoro (visita fiscale che, peraltro, in casi come una invalidità riconosciuta, non è prevista). Non poche volte, pur in presenza della conclamata sindrome influenzale o della ricorrente lombosciatalgia, l’indefesso lavoratore, dopo essersi reso reperibile al medico dell’Inps, è in grado di prendere l’auto, uscire, fare la spesa e, talvolta, partecipare alla lezione di aerobica. Nulla di inventato: è tutto scritto nelle sentenze dei vari tribunali.
Tanto per fare qualche esempio, il comportamento del lavoratore che, richiesto al datore di lavoro un permesso e vistoselo rifiutare da questi, dichiari: “Allora mi metto in malattia perché comunque non sto bene e vi farò avere il certificato medico”, integra un sotterfugio tale da far venir meno quella fiducia indispensabile per la conservazione del posto di lavoro. Con la conseguenza che il licenziamento in tronco è più che giustificato [1].
Chi chiede un permesso e poi, non ottenutolo dal datore di lavoro, presenta il certificato di malattia, si sta tirando la classica “zappata sui piedi”. Infatti, la falsità della malattia potrebbe essere presunta anche dai comportamenti tenuti dal dipendente. Secondo una sentenza particolarmente interessante del Tribunale di Milano [2] è possibile licenziare il dipendente, assente per malattia anche solo per un giorno, se ha presentato un certificato medico attestante un’emicrania qualora le modalità dell’assenza e della comunicazione dei motivi, dopo ripetuti rifiuti di permesso prima chiesto al datore, facciano presumere l’inesistenza della malattia stessa [2].
Il licenziamento, comunque, non è che l’estrema ratio. Diverse pronunce recenti si sono orientate nel ritenere l’espulsione illegittima laddove non pregiudichi il servizio offerto dal datore di lavoro (si pensi a un’azienda ospedaliera la cui continuità di servizio non può essere interrotta).
In proposito, qualche mese fa, la Cassazione [3], pur confermando l’illegittimità del comportamento del dipendente in “falsa malattia” (lo stesso era stato scoperto a svolgere altri lavori durante il permesso), ha detto che esso non è di gravità tale da giustificare il licenziamento: ciò perché, alla luce della Costituzione, per giustificare il licenziamento con preavviso, la condotta del lavoratore deve recare pregiudizio alla regolarità del servizio nonché gravi danni alla società o a terzi.
In questi giorni la Corte Suprema ha ritenuto legittimo il linceziamento del lavoratore che, assente dal lavoro per infortunio, viene sorpreso a svolgere attività lavorativa presso terzi [4].
Non è tutto. Il lavoratore commette illecito disciplinare anche se omette di comunicare l’inizio della malattia al datore laddove previsto dal contratto collettivo: è irrilevante il fatto che il dipendente abbia comunque inviato il certificato medico giustificativo dell’assenza [5].
Resta ferma la libertà del datore di licenziare se la malattia, pur realmente esistente, supera il periodo di comporto.
[1] Trib. Milano, sent. del 14.03.1998.
[2] Trib. Milano sent. del 3.07.1991.
[3] Cass. sent. n. 3254 del 18.02.2015.
[4] Cass. sent. n. 10627/2015.
[5] Cass. sent. n. 2023 del 4.02.2015.

(Fonte: La Legge per tutti)

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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