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Permessi legge 104: chi decide i giorni? La programmazione


Ordine Informa

Il datore può chiedere al lavoratore di programmare i 3 giorni di permesso mensile a determinate condizioni.
Chi fruisce dei permessi della cosiddetta “legge 104” ha diritto ai permessi retribuiti “orari” o “giornalieri”, permessi per i quali il datore di lavoro può richiedere una programmazione preventiva. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.
Il lavoratore maggiorenne disabile, nell’ambito di ciascun mese, può usufruire alternativamente di permessi retribuiti:
– orari (2 ore al giorno);
– giornalieri (3 giorni nel mese, in maniera continuativa o frazionata).
Il tipo di permesso richiesto (giornaliero o orario) può essere cambiato dal lavoratore da un mese all’altro previa modifica della domanda precedentemente presentata.
La variazione può essere eccezionalmente consentita anche nell’ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise e non prevedibili all’atto della richiesta dei permessi, le quali devono essere opportunamente documentate dal lavoratore.
Possono altresì beneficiare di permessi retribuiti, i lavoratori dipendenti che siano:
– genitori (naturali, adottivi ed affidatari) del disabile;
– parenti ed affini entro il 2° grado del disabile (con dovute eccezioni [1]).
Il datore di lavoro deve verificare solo l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione delle agevolazioni, non potendo per il resto più intervenire o sindacare la fruizione dei permessi stessi [2].
La programmazione dei permessi
Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere al lavoratore una programmazione dei 3 giorni di permesso mensile, a condizione che [3]:
– il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
– non venga compromesso il diritto del disabile ad avere una effettiva assistenza;
– tale programmazione segua criteri condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze.
Il lavoratore ha tuttavia la possibilità di modificare unilateralmente la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data, fermo il principio che le esigenze di assistenza e di tutela del disabile devono prevalere sempre sulle esigenze organizzative imprenditoriali.
La domanda
Il soggetto interessato a ottenere i permessi deve presentare domanda all’INPS in modalità esclusivamente telematica allegando i documenti che provino la disabilità.
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente, ed in ogni caso nel termine di 30 giorni, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni inizialmente dichiarate.
[1] Entro il 3° grado se il genitore o il coniuge del disabile:
– hanno compiuto i 65 anni, oppure
– sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente indicate con DI (art. 2, c. 1 lett. d), DI 21 luglio 2000 n. 278), oppure
– sono deceduti o mancanti per assenza naturale, giuridica (es. celibato) o per situazioni di assenza continuative, giuridicamente assimilabili alle precedenti e certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità (Circ. INPS 3 dicembre 2010 n. 155).
E ciò anche se le condizioni indicate si riferiscono ad uno solo dei soggetti interessati.
Il parente o affine di 3° grado interessato deve inviare al centro medico legale INPS la documentazione sanitaria sullo stato di salute del coniuge o del genitore; inoltre deve autocertificare all’INPS la relazione di parentela con il disabile e la sussistenza dei requisiti per la fruizione dei permessi (Mess. INPS 25 gennaio 2011 n. 1740).
[2] Circ. INPS 29 aprile 2008 n. 53.
[3] Risp. Interpello Min. Lav. 27 gennaio 2012 n. 1.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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