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Permessi 104: come usarli correttamente?


Ordine Informa

Niente più obbligo di presenza continua accanto al familiare disabile: ma non si pensi di poter eludere facilmente la legge 104. A fare il punto della questione è la Cassazione.
Truffa: è questo il reato [1] contestato a una donna che, invece di prestare assistenza alla madre disabile, si concede un viaggio all’estero grazie ai permessi retribuiti previsti dalla legge 104 [2]. E non si può parlare di particolare tenuità per tale condotta. Non ha dubbi la Corte di Cassazione [3] che, con decisione e pur ammettendo che l’attività di assistenza non deve necessariamente essere prestata nelle ore di lavoro, respinge al mittente i tentativi di difesa dell’imputata, secondo la quale non c’è alcuna previsione di legge che impedisce al lavoratore di destinare alcuni giorni al recupero delle energie.
Legge 104: i permessi retribuiti possono essere usati come ferie?
Il punto della questione è se sia lecito o meno che il lavoratore utilizzi i permessi retribuiti non per assistere la persona disabile ma come veri e propri giorni feriali.
Secondo la Suprema Corte, nulla esclude che se ne possa usufruire come un’agevolazione – peraltro notevole – ma resta inteso che l’assistenza al familiare non può interrompersi.
Che significa? Che i giorni che il lavoratore ha a disposizione devono essere organizzati al meglio, programmando l’assistenza in modo tale da potersi ritagliare degli spazi per compiere tutte quelle attività che non sono possibili quando la stessa è garantita dopo l’orario di lavoro. In pratica, i permessi hanno un obiettivo ben preciso e finalizzato al soddisfacimento di esigenze che non sono solo dell’assistito ma anche di chi assiste, permettendo a quest’ultimo di poter svolgere un minimo di vita sociale e, cioè, di praticare quelle attività che non sono possibili quando l’intera giornata è dedicata prima al lavoro e, poi, all’assistenza. Resta inteso, però, che questa deve essere garantita sempre e comunque.
Viene, così, smantellata la tesi della ricorrente che considera i permessi come vere e proprie ferie: il fatto che la tesi secondo la quale l’assistenza deve essere garantita con continuità e in via esclusiva sia stata vista come troppo restrittiva e, quindi, sia venuta meno, non stravolge il senso della norma considerata. Per cui, l’accusa di truffa a carico della donna è pianamente condivisibile.
La sentenza
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1 dicembre – 23 dicembre 2016, n. 54712
Presidente Fiandanese – Relatore Rago
Ritenuto in fatto
1. R.R. condannata per il delitto di cui all’art. 640 n. 2 c.p. per avere utilizzato i permessi retribuiti di cui all’art. 33 L. 104/1992, relativi ai giorni 29 settembre, 3, 6 e 8 ottobre 2008, non per assistere il familiare disabile ma per recarsi all’estero in viaggio con la propria famiglia – ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:
1.1. LA VIOLAZIONE DELL’ART. 33 L. 104/1992: la ricorrente sostiene che la ratio legis della suddetta norma, non consiste solo nella salvaguardia della salute psicofisica della persona affetta da grave handicap, così come ritenuto da entrambi i giudici di merito, ma anche nella “realizzazione del completo equilibrio del lavoratore impegnato, oltre che nel proprio lavoro, anche nella talora gravosissima cura del soggetto disabile”. Ciò comporterebbe, quindi, ad avviso della ricorrente, l’insindacabilità da parte del datore di lavoro delle modalità con le quali il lavoratore utilizza quei permessi e ciò perché “non esiste alcuna norma, né di carattere generale né di tipo regolamentare, che stabilisca quali siano le modalità di fruizione dei
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[1] Previsto e punito dall’art. 640 cod. pen.
[2] Art. 33, l. n. 104 del 05.02.1992.
[3] Cass., sent. n. 54712 del 23.12.2016.
(Autore: Maura Corrado)
(Fonte: La Legga per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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