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Perdita d’esercizio. E ora che si fa?


Fisco

Ogni anno la chiusura dell’esercizio è un momento delicato. Dopo le scritture di rettifica ed integrazione, si ottiene il risultato economico, che rappresenta il frutto del lavoro svolto nell’esercizio. E se alla fine si rileva una perdita? Come ci si deve comportare?
Il codice civile presta molta attenzione a questo aspetto sia per tutelare gli azionisti che, in generale, tutti gli stakehorders che intrattengono rapporti con la società. La perdita d’esercizio può scaturire dalla gestione operativa (differenza tra A) e B) del conto economico) oppure può essere determinata dalla gestione finanziaria (elevato indebitamento) o/e cospicua componente straordinaria come nel caso di importanti minusvalenze determinate da eventi eccezionali (furti, alluvioni, incendi).
Il trattamento della perdita è disciplinato dagli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, per quanto riguarda le società per azioni, e dagli articoli 2482-bis e 2482-ter per le società a responsabilità limitata.
La perdita riduce il patrimonio netto e può avere anche un’influenza negativa nel capitale sociale quando supera 1/3 del capitale stesso. In questo caso gli amministratori devono convocare i soci in assemblea per deliberare i provvedimenti necessari. Otto giorni prima della data di convocazione, presso la sede della società, deve essere depositata la relazione sulla situazione patrimoniale che include osservazioni e commenti dell’organo di controllo. Così come stabilito dall’OIC 30, questa relazione deve illustrare le cause che hanno portato a rilevare la perdita e la sua natura (operativa, economica e finanziaria) nonché definire, attraverso piani e budget, le previsioni sulla continuità aziendale.
Se entro l’anno successivo questa perdita non viene ridotta a meno di 1/3, l’assemblea che approverà il bilancio dovrà ridurre il capitale sociale per le perdite accertate. L’assemblea dei soci dovrà decidere se ristabilire il valore del capitale sociale con versamenti ovvero procedere con la trasformazione della società in altra forma giuridica se il capitale ridotto risulta inferiore al minimo. In quest’ultimo caso si rileverà una riserva di riduzione del capitale sociale che accoglierà l’eventuale differenza fra la riduzione e la perdita così coperta ovvero la riduzione del capitale non distribuita ai soci.
Se la perdita è inferiore a 1/3 del capitale, in questo caso si parla di riduzione facoltativa. L’assemblea dei soci può decidere di ridurre immediatamente il capitale sociale, di riportare a nuovo la perdita (dovrà essere utilizzata la voce “a.VIII-Utili (perdite) portati a nuovo”) oppure definire la relativa copertura. In quest’ultimo caso, posso essere utilizzati:
versamenti in conto capitale effettuati in precedenza;
versamenti a copertura perdite cioè una riserva di capitale costituita, di norma, dopo aver rilevato una perdita;
versamenti a fondo perduto per cui non vi è l’obbligo di rimborso;
rinuncia da parte dei soci ad eventuali crediti vantati verso la società trasformando così il finanziamento in vero e proprio apporto di capitale.
È doveroso ricordare che il principio contabile OIC 28 disciplina quali riserve possono essere impiegate per la copertura della perdita al fine di rispettare il principio di tutela dei creditori. Si possono utilizzare le riserve vincolate tenendo in considerazione il diverso grado di vincolo (da quelle meno rigide a quelle più rigide) ovvero le riserve disponibili esistenti. Se il loro ammontare complessivo supera quello della perdita, la delibera assembleare deve anche stabilire quali riserve ridurre. Inoltre, come disposto dall’articolo 2433 c.c. comma 3, non possono essere distribuiti utili fino a che il capitale sociale non sarà integrato o ridotto in misura corrispondente alla perdita.
(fonte Fisco7)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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