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Pensione anticipata e di anzianità, cumulo o ricongiunzione?


Ordine Informa

Sono un poliziotto prossimo alla pensione, ho 9 anni da riscattare dall’Inps, vorrei sapere se mi conviene la ricongiunzione o il nuovo cumulo gratuito.
La situazione del lavoratore in questione merita un’analisi particolare, in quanto è appartenente al settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Per questo comparto, i requisiti per la pensione sono diversi rispetto ai requisiti validi nell’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e nelle gestioni sostitutive ed integrative.

In particolare, oltre alla pensione di vecchiaia, raggiungibile con 60 anni e 7 mesi di età (60 anni se si possiedono almeno 35 anni di contributi; il limite di età è più alto per determinate qualifiche superiori), previa attesa di una finestra di 12 mesi, per gli appartenenti al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico è possibile raggiungere la pensione di anzianità con:

– 57 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi;

– 40 anni e 7 mesi di contributi, a prescindere dall’età.

Il lettore complessivamente possiede, in base a quanto esposto, circa 9 anni di contributi al di fuori del comparto difesa, sicurezza e soccorso (ossia della cassa Stato): questi anni, dunque, dovrebbero essere ricongiunti, per ottenere l’anzianità di servizio richiesta, ma a titolo oneroso.

Per quanto concerne i costi della ricongiunzione, devono essere calcolati con il sistema retributivo gli oneri per i periodi sino al 31 dicembre 1995 (in quanto l’interessato non raggiunge, complessivamente, 18 anni di contributi alla stessa data), mentre i periodi successivi devono essere calcolati col sistema contributivo.

Per calcolare il costo della ricongiunzione, per quanto riguarda i periodi soggetti al sistema retributivo, è necessario effettuare un primo calcolo della pensione considerando i soli contributi presenti nella gestione di destinazione (nel caso di specie, la cassa Stato), poi un secondo calcolo della pensione considerando tutti i contributi dell’interessato (compresi quindi i contributi Inps, nel caso specifico), come se risultassero accreditati nel fondo prescelto (quindi nella cassa Stato, la gestione di destinazione).

Bisogna poi fare la differenza tra i due calcoli per ottenere l’ammontare del beneficio conseguito. Una volta determinato il beneficio, questo si deve moltiplicare per un apposito coefficiente [1] che cambia in relazione all’età, al sesso e all’anzianità contributiva del lavoratore: si ottiene, così, la riserva matematica.

Dalla riserva matematica si devono sottrarre i contributi trasferiti nella gestione di destinazione (quindi i contributi già versati in Inps, nel caso preso ad esempio). Infine, se la ricongiunzione è effettuata dall’Inps verso l’Inpdap (o viceversa), l’onere così ottenuto deve essere diviso per due; il costo della ricongiunzione può essere liquidato in un’unica soluzione o rateizzato, con l’applicazione degli interessi.

Per quanto concerne i contributi da ricongiungere soggetti al calcolo contributivo, la determinazione dell’onere di ricongiunzione è più semplice. Bisogna infatti:

– prendere come riferimento la retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi;

– moltiplicare la retribuzione per gli anni da ricongiungere e per l’aliquota contributiva (32,95% per l’Inpdap, 33% per l’Inps Fondo pensioni lavoratori dipendenti);

– sottrarre dall’onere così ottenuto i contributi da trasferire.

Oltre alla ricongiunzione, che è a titolo oneroso, si può optare per il cumulo gratuito: il cumulo consiste nella possibilità di sommare i contributi ai fini del diritto alla pensione, mentre ogni gestione liquida, separatamente, la propria quota di pensione. Le quote non sono però soggette al ricalcolo contributivo, come avviene per la totalizzazione, ma seguono l’anzianità contributiva complessiva del lavoratore, considerando tutte le casse.

Quindi il calcolo sarà:

retributivo sino al 31 dicembre 1995, per chi, come il lettore, possiede meno di 18 anni di contributi alla stessa data;retributivo sino al 31 dicembre 2011, per chi possiede più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;contributivo, per gli altri periodi;a prescindere dalla cassa in cui sono collocati i contributi.

Bisogna però considerare che il cumulo gratuito può essere utilizzato solo per ottenere le seguenti pensioni:

1) pensione di vecchiaia;

2) pensione anticipata (da intendersi come la pensione raggiungibile con 42 anni e 10 mesi di contributi, per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne);

3) pensione d’invalidità;

4) pensione ai superstiti.

Gli appartenenti al comparto difesa, sicurezza e soccorso, dunque, a meno che non intervengano successivamente ulteriori norme, che estendano il cumulo anche alla pensione di anzianità, non potrebbero ottenere, col cumulo, il trattamento di anzianità, con 57 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi, né con 40 anni e 7 mesi di contributi a prescindere dall’età, ma potrebbero ottenere la pensione di anzianità esclusivamente con la ricongiunzione, a titolo oneroso. Questo vale anche per le pensioni di anzianità ottenibili in altri casi, come l’opzione donna o la pensione di anzianità agevolata per gli addetti ai lavori faticosi.

Gli appartenenti al comparto difesa, sicurezza e soccorso potrebbero, eventualmente, ottenere col cumulo la pensione di vecchiaia con 60 anni di età, ma su questa possibilità si nutrono forti perplessità; se è pur vero che col cumulo si può ottenere la pensione di vecchiaia, la Legge di bilancio 2017 richiama, in merito al cumulo, la norma che lo ha istituito (e precisamente la Legge di Stabilità 2013): questa norma stabilisce che, per pensionarsi con il cumulo, valgono i requisiti più alti tra quelli stabiliti dagli ordinamenti delle varie gestioni in cui il lavoratore possiede contributi.

Vale a dire che, anche se la pensione di vecchiaia, per il comparto difesa, sicurezza e soccorso, si raggiunge con 60 anni di età, se l’interessato, come il lettore, possiede contributi nell’Inps (fondo pensioni lavoratori dipendenti), valgono i requisiti per la pensione di vecchiaia di quest’ultima gestione. In parole semplici, l’interessato potrebbe ottenere il trattamento di vecchiaia soltanto una volta maturati i requisiti Inps, pari a 66 anni e 7 mesi di età e non potrebbe ottenere il trattamento a 60 anni.

Ad ogni modo, considerando che l’attuale Legge di bilancio è ancora modificabile, potrebbero essere apportati degli emendamenti che consentano di ottenere la pensione di anzianità, o quella di vecchiaia, senza dover sottostare alla maturazione dei requisiti più elevati rispetto a quelli dei vari ordinamenti in cui si possiedono contributi. È consigliabile, dunque, attendere almeno l’entrata in vigore della Legge di bilancio, per avere la certezza riguardo agli eventuali limiti del cumulo gratuito.

[1] tabelle L 1338/1962; DM 26/1/1964.

(Autore: Noemi Secci)

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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