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PEC valida anche senza firma elettronica: basta la ricevuta di consegna


Ordine Informa

Bandi, concorsi, finanziamenti: l’attestazione del gestore della posta elettronica certificata costituisce prova sufficiente dell’invio.
Per inviare istanze o richieste alla pubblica amministrazione attraverso una email di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC) non è necessario avere anche la firma digitale.
Il chiarimento proviene da una recente sentenza del Tar Campania [1].
Il classico esempio potrebbe essere la domanda di partecipazione a un bando per una gara o a un finanziamento o, ancora, a un concorso pubblico per un posto di lavoro nell’amministrazione.
La richiesta inoltrata dal cittadino non deve essere firmata digitalmente con il relativo dispositivo: è sufficiente, per garantire la certezza legale, la semplice PEC. E ciò perché l’email di conferma di “invio” e “avvenuta ricezione”, generata automaticamente dal gestore dell’account di posta certificata, è più che sufficiente a dimostrare l’autenticità della comunicazione proprio come se fosse una raccomandata a.r., anche in assenza della firma digitale.
Spesso nei bandi di concorso, nelle manifestazioni di pubblico interesse e nei moduli d’istanza è richiesta espressamente la firma digitale, pena l’inammissibilità della domanda: una pratica che, stando alla sentenza in commento, sarebbe illegittima perché assolutamente non necessaria ai fini di garantire la genuinità dell’invio e a provare l’avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione telematica.
PEC e firma digitale sono due cose completamente diverse. Se la PEC funziona come una raccomandata a.r., e quindi garantisce la fede pubblica dell’invio, della ricezione e della data della comunicazione, la firma digitale invece serve solo ad attribuire la paternità giuridica di un documento al suo autore (proprio al pari di una firma su un contratto).
La firma elettronica non è sempre necessaria. Lo è solo quando la legge espressamente richiede di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato mediante posta elettronica certificata. In tali casi se il gestore del sistema di posta certificata, una volta che il titolare della casella invia mediante essa un documento informatico, attesta che la trasmissione del documento è correttamente avvenuta, ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica del documento inviato.
Dunque, da oggi, se un bando per un concorso o un finanziamento dovesse richiedere che le domande vengano inoltrate tramite PEC e firma digitale, il ricorso al giudice per far annullare questa inutile duplicazione potrebbe essere più che fondato.
Del resto è quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale [2]: il riconoscimento delle credenziali di accesso e soprattutto l’invio della PEC [3] richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna [4] sostituisce la firma elettronica. Ricordiamo che la ricevuta completa di avvenuta consegna, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, contiene tutti i dati di certificazione ed il messaggio originale.
Tar Campania, sez. III, sentenza 8 gennaio – 10 marzo 2015, n. 1450
Presidente Guadagno – Estensore Graziano
Fatto e diritto
1.1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il Comune di Terzigno impugna i provvedimenti in data 11.4.2014 con i quali la Regione Campania, decidendo sulle istanze di riesame dal medesimo presentate avverso il provvisorio inserimento nell’elenco delle istanze non ricevibili, è stata confermata la motivazione di esclusione della domanda prodotta dall’Ente per la realizzazione di progetti di recupero integrato ambientale e paesaggistico (P.I.R.A.P.) nel periodo dall’1.8.2013 all’11.10.2013, Misura 313, finalizzato al miglioramento della sentieristica comunale relativamente a quattro sentieri.
La gravata esclusione è stata disposta poiché le quattro domande in questione non sarebbero state firmate dal richiedente.
1.2. Alla Camera di Consiglio del 24.7.2014 dedicata alla trattazione dell’incidente cautelare, la Sezione accoglieva la domanda di sospensiva motivando diffusamente il fumus boni iuris del ricorso con Ordinanza cautelare n. 1283 del 25.7.2014.
Si costituiva la Regione Campania con decreto di incarico prodotto il 9.7.2014 di poi depositando il 25.11.2014 una relazione istruttoria della competente UOD ed altri documenti.
Il Comune ricorrente produceva memoria per il merito il 6.12.2014 unitamente ad altri atti.
Alla pubblica Udienza dell’8 gennaio 2015 sulle conclusioni delle parti il gravame p stato ritenuto in decisione.
2.1. Deve il Collegio confermare la delibazione di fondatezza dell’azione già funditus tratteggiata nella sede monitoria, rilevando la fondatezza dell’unico motivo di ricorso, con il quale il Comune di Terzigno, rubricando violazione e falsa applicazione del bando relativo al P.S.R. Campania 2007 – 2013, violazione del D.Lgs. n. 82/2005 ed eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, lamenta che gli impugnati quattro decreti reiettivi delle domande di riesame non abbiano tenuto conto di tutte le argomentazioni svolte dall’Ente locale, nelle quali si evidenziava che la volontà di partecipazione del medesimo alla misura per cui è causa, risultava idoneamente espressa mediante la sottoscrizione tradizionale della nota denominata “istanza di finanziamento”, con la quale si trasmetteva alla Regione, oltre al formulario di presentazione, il progetto esecutivo e ben 7 documenti allegati, tutti regolarmente firmati dal Sindaco p.t., legale rappresentante dell’Ente.
I punto di diritto inoltre il Comune esponente deduce la violazione dell’art. 65 comma 1, lett. c) del D.lgs. 7.3.2005 n. 82 nella parte in cui sancisce che l’invio mediante posta elettronica certificata di istanze e dichiarazioni a un’amministrazione è da considerarsi valido ad ogni effetto di legge, anche in assenza della firma digitale, qualora le relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del titolare, e ciò si attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Nel caso di specie, dalla produzione versata i atti emergerebbe che la documentazione inerente l’istanza di finanziamento, nonché quest’ultima, è stata inviata dal Comune alla Regione a mezzo pec ed è stata riscontrata dall’Ente regionale mediante una ricevuta completa.
2.2. Ritiene il Collegio che appare risolutiva la soluzione del punto di diritto in ordine all’invocata idoneità della trasmissione delle istanze di ammissione a finanziamento mediante impiego del sistema della posta elettronica certificata a surrogare la stessa sottoscrizione delle domande medesime.
Orbene, come esattamente deduce il Comune ricorrente, il quadro normativo vigente distingue lo strumento di comunicazione costituito dalla posta certificata, dall’impiego della firma digitale, che è uno strumento che permette di attribuire la paternità giuridica di un documento al suo autore.
In materia, tuttavia, rileva il Collegio che l’ordinamento contempla a determinate condizioni, la coincidenza e la sovrapposizione di ambedue gli strumenti al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato mediante posta elettronica certificata, la quale presuppone e postula che il titolare della relativa casella sia stato previamente identificato e gli siano state rilasciate le credenziali identificatrici, personali ed incedibili.
In tali casi se il gestore del sistema di posta certificata, una volta che il titolare della casella invia mediante essa un documento informatico, attesta che la trasmissione del documento è correttamente avvenuta, ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica del documento inviato.
Invero, l’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il testo del codice dell’amministrazione digitale, dispone che “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato”.
A maggior chiarimento della riportata norma, l’art 61 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali
stabilisce che “L’invio tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all’art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica”.
Il procedimento delineato dalle norma in analisi è stato correttamente eseguito dal Comune di Terzigno, che ha allegato relativamente a tutte e quattro le domande di finanziamento inviate alla Regione mediante p.e.c., i messaggi di ricevuta completa rilasciata dalla Regione stessa. I docc. 12,14,16 e 18 sono infatti le ricevute in questione, attestanti che “l’operazione di invio è stata eseguita con successo”.
Operazione di trasmissione della domanda di contributo e relativa documentazione, che surroga, dunque, a tutti gli effetti, in forza degli artt. 65, comma 1, lett. c-bis) del d.lgs. n. 82/2005 e 61, D.P.C.M. 22.2.2013, la sottoscrizione della domanda mediante firma elettronica.
Illegittimamente quindi la Regione ha ritenuto non sottoscritte le istanze di ammissione al finanziamento che sono state conseguentemente giudicate irricevibili.
3. A conferma, inoltre, di quanto delibato in sede cautelare, va anche rimarcato che l’eventuale mancata sottoscrizione del modulo di domanda da parte del legale rappresentante del Comune è idoneamente surrogata anche dalla sottoscrizione dal medesimo soggetto (Vicesindaco) apposta sulle quattro note, denominate “istanza di finanziamento”, con le quali l’Ente ricorrente trasmetteva, oltre al formulario di presentazione della domanda, il progetto esecutivo e ben 7 documenti ad esso allegati, tutti regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante dell’Ente.
Ebbene, non è chi non veda che tutte le firme, apposte su otto documenti per ciascuna delle 4 domande di contributo, per un totale di 32 sottoscrizioni, sono più che idonee ad attribuire la paternità delle istanze al Comune di Terzigno.
Dal che un ulteriore profilo di illegittimità degli impugnati provvedimenti, che vanno pertanto, in accoglimento del ricorso in scrutinio, annullati.
Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i quattro decreti regionali impugnati.
Condanna la Regione Campania a pagare al Comune i Terzigno le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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