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Pagamento Imu e Tasi: termine entro il 16 dicembre. Cosa fare?


Ordine Informa

Scadenza in arrivo per il pagamento delle imposte sulla casa: Imu e Tasi ultimo appuntamento al 16 dicembre, poi gli sgravi sulla prima casa.
Ultima volta che gli italiani pagheranno la tassa sulla prima casa: il prossimo 16 dicembre, infatti, scade la seconda e ultima rata per il 2015 di IMU e TASI, mentre dal 2016 varranno le nuove esenzioni introdotte con la Legge di Stabilità.

Le aliquote in base alle quali andrà fatto il versamento tra 12 giorni variano da Comune a Comune in base alle delibere comunali pubblicate sul sito del Mef alla data del 28 ottobre 2015 (in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote in vigore nell’anno precedente).

I principi che regolano il pagamento di IMU e TASI per questo scorcio di 2015, in attesa che la riforma entri in vigore sono i seguenti:

– sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) si paga solo la TASI e non l’IMU; l’esenzione dal pagamento dell’IMU si applica nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale (C2, C6, C7) anche se accatastate unitamente all’abitazione;

-per abitazione principale si intende l’immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e dimorano abitualmente, nonché le relative pertinenze;

– per le abitazioni A1, A8 e A9 vale la detrazione di euro 200 prevista per l’abitazione principale che potrà anche essere aumentata dai regolamenti comunali;

– il Comune può considerare abitazione principale, e pertanto non va pagata l’IMU ma solo la TASI, per l’immobile posseduto, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari purché non data in locazione, oppure l’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purché non locato o concesso in comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado (genitori–figli) che utilizzano il suddetto immobile come abitazione principale per la sola quota di rendita non eccedente 500 euro, oppure se il comodatario appartiene a un nucleo familiare con un Isee non superiore a 15.000 euro annui;

– l’Imu non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex dm 22/4/2008; alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione o annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ovvero appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

– a differenza dell’Imu, sono soggette alla Tasi tutte le abitazioni principali e le loro pertinenze;

– per gli immobili posseduti a titolo di proprietà/usufrutto da italiani non residenti in Italia nel 2015, si applica la Tasi in misura ridotta di 2/3 mentre per i Pensionati residenti all’estero la risoluzione n. 10/DF/2015 il Mef ha previsto che tali soggetti iscritti all’Aire, proprietari di più abitazioni in Italia, possano scegliere l’immobile su cui far valere l’agevolazione per l’abitazione principale attraverso la presentazione della dichiarazione Imu /Tasi barrando il campo «Esenzione»;

– per gli immobili dati in affitto, la TASI si ripartisce tra padrone di casa e conduttore nella misura stabilita dal Comune: all’inquilino spetta una percentuale compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della Tasi, mentre la restante parte è corrisposta dal proprietario.

Come fare il versamento di Imu e Tasi 2015

Per pagare IMU e TASI il contribuente può ricorrere, per entrambe le imposte, al modello F24 oppure al bollettino di conto corrente postale. Il Comune ha la facoltà e non l’obbligo di inviare F24 precompilati.

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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