Skip to main content

Omesso pagamento di contributi: il datore deve versare due quote


Ordine Informa

Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta è tenuto al pagamento dei contributi non versati tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori.
Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato i contributi previdenziali a un proprio dipendente (o lo abbia fatto tardivamente), è obbligato al pagamento dei contributi (o delle parti di contributi non versate) tanto per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1]. La Corte distingue due ipotesi: – il normale pagamento dei contributi alla scadenza del periodo di paga: in tal caso, la legge garantisce al datore di lavoro il diritto a trattenere “il contributo a carico del lavoratore … sulla retribuzione corrisposta … alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”; – l’omissione del pagamento o l’adempimento tardivo: in tal caso il datore di lavoro resta tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versate, tanto per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore [2]. Lo scopo di tale previsione è di evitare che, in conseguenza dell’inadempimento del datore di lavoro, venga riversato sul lavoratore il pagamento delle somme arretrate, il cui livello si accresce per il tempo dell’inadempimento, assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente proporzionali al perdurare dell’inadempimento del soggetto obbligato [3].
In ogni caso, al datore che ometta o ritardi il pagamento dei contributi deve essere riconosciuta la possibilità di dimostrare l’impossibilità di adempiere la prestazione dovuta per impossibilità oggettiva, ossia per causa a lui non imputabile [4].
La sentenza
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 giugno – 17 settembre 2015, n. 18232
Presidente Macioce – Relatore Patti
Svolgimento del processo
Con sentenza 4 novembre 2008, La Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato (su domanda di W.S., già dipendente di Bucalossi Walton & Figli s.p.a. ed in riferimento al quale era stata accertata, con sentenze delle Corti fiorentine in giudicato, la nullità per illiceità dell’appalto ai sensi dell’art. 1 1. 1369/1960 e la costituzione ex lege di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’allora Ente Ferrovie dello Stato dal 5 febbraio 1988, con sua condanna al pagamento, a titolo retributivo, della somma complessiva di £ 99.305.845 in favore del primo, quindi condannato alla sua restituzione in esito a giudizio di revocazione) l’inesistenza del diritto della società datrice al rimborso della quota a carico del lavoratore dei contributi versati al Fondo Pensione FS (definitivamente liquidati in € 4.856,21). A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva l’esclusione del diritto di rivalsa di R.F.I. s.p.a. sulla base dell’art. 211 d.p.r. 1092/1973, di disciplina del Fondo Pensioni FS, non derogante, in quanto neppure disposizione speciale, a quella generale anteriore dell’art. 23 1. 218/1952, di posizione a carico datoriale, se l’omissione non dipendente da una sua impossibilità oggettiva, anche della contribuzione gravante sul lavoratore; neppure potendosi applicare il principio previsto dall’art. 2115 c.c., relativo all’ipotesi fisiologica di anticipazione datoriale del contributo del lavoratore.
Ed essa negava ancora la necessità di chiamata in causa dell’Inps, non autorizzata dal primo giudice, in quanto privo della qualità di litisconsorte necessario, né ravvisatine i presupposti ai sensi degli artt. 106 o 103 c.p.c., pure insindacabili in appello. Con atto notificato il 7 aprile 2009, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste W.S. con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizio di insufficiente motivazione in riferimento all’applicazione degli artt. 23 1. 218/1952, 211 d.p.r. 1092/1973 e 25 1. 42/1979, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per la concentrazione essenziale della Corte territoriale sulla natura di norma generale dell’art. 23 1. 218/1952, senza alcuna indagine sulla legislazione speciale previdenziale dei ferrovieri e segnatamente dell’art. 25 1. 42/1979. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 23 1. 218/1952, 211 d.p.r. 1092/1973 e 25 1. 42/1979, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per esclusione del carattere generale del principio contenuto nella prima norma denunciata, applicabile unicamente ai settori non regolati da altro regime contributivo e previdenziale particolare, dovendosi poi ritenere nei rapporti lavorativi interessati, come quello di specie, da novazione soggettiva a norma dell’art. 1 1. 1369/1960 per accertamento di intermediazione illecita, l’utile versamento dei contributi dalle aziende appaltatrici (interposte), satisfattivo ad ogni effetto degli obblighi contributivi sopravvenuti in capo all’appaltante (interponente), non configurandosi un’omissione contributiva ai sensi dell’art. 23 1. 218/1952; tenuto infine conto della specialità ed autonomia del regime previdenziale dei ferrovieri, come regolato dal d.p.r. 1092/1979 e dalla 1. 42/1979, assolutamente esaustivo e non derogabile nel principio di distribuzione dell’onere contributivo, cui in ogni caso concorrente anche il lavoratore. I due motivi, rispettivamente relativi ad insufficiente motivazione per concentrazione essenziale della Corte territoriale sulla natura di norma generale dell’art. 23 1. 218/1952 ed a violazione e falsa applicazione degli arti. 23 1. 218/1952, 211 d.p.r. 1092/1973 e 25 1.42/1979, per esclusione del carattere generale del principio contenuto nella prima norma denunciata, applicabile unicamente ai settori non regolati da altro regime contributivo e previdenziale particolare, possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione. Essi sono infondati. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente applicato la normativa denunciata ed illustrato il proprio convincimento alla base del ragionamento decisorio con argomentazione congrua ed esauriente, esente da vizi logici e giuridici (a pgg. da 3 a 5 della sentenza), in aderenza alla peculiarità della fattispecie di distribuzione dell’obbligo di contribuzione previdenziale nell’ipotesi di costituzione ex lege di rapporto di lavoro con interponente per nullità a norma dell’art. 11. 1639/1960. Secondo l’insegnamento consolidato di questa Corte, cui va data continuità in assenza di censure che già non abbiano ricevuto argomentata e persuasiva risposta, nel contesto normativo denunciato, il principio fissato dall’art. 23 1. 218/1952, avendo carattere generale nell’ordinamento previdenziale, per essere espressione del principio di buona fede e correttezza nell’attuazione del contratto di lavoro, deve trovare applicazione ad un rapporto lavorativo ormai del tutto provvisto di connotati privatistici: neppure essendo ravvisabile un contrasto tra siffatta interpretazione e l’art. 2115 c.c. Ed infatti, come puntualizzato da questa Corte in analoghe occasioni (cfr. Cass. n. 6848/2009), il combinato disposto degli arti. 19 e 23 1. 218/1952 delinea il regime giuridico di due distinte fattispecie, la prima delle quali ha ad oggetto l’ipotesi normale e fisiologica del pagamento della contribuzione alla scadenza del periodo di paga, mentre la seconda quella patologica dell’omissione del pagamento o dell’adempimento tardivo, facendone derivare conseguenze rilevanti in punto di responsabilità del datore di lavoro: nella prima ipotesi, la legge garantisce al datore di lavoro (operante come mero adiectus solutionis causa nei confronti dell’ente creditore) il diritto a trattenere “il contributo a carico del lavoratore … sulla retribuzione corrisposta … alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”, laddove, nella seconda, il datore di lavoro resta “tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versate, tanto per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore”. La concentrazione in via definitiva del debito contributivo in capo al datore di lavoro (secondo un principio acquisito nella legislazione previdenziale già con l’art. 111 r.d.l. 1827/1935, in materia di assicurazioni obbligatorie) appare l’evidente elemento distintivo delle situazioni tipizzate dal legislatore attraverso disposizioni che risulterebbero prive di alcuna concreta utilità normativa ove l’art. 23 si limitasse a confermare quanto già previsto nell’art. 19, trascurando che esso qualifica il datore di lavoro come “responsabile del pagamento” dei contributi, contestualmente regolando il diritto di ritenzione a favore dello stesso, laddove l’art. 23 prevede che il datore di lavoro “è tenuto al pagamento” per l’intero, senza null’altro aggiungere. Così realizzandosi una coerente simmetria tra diversità di presupposti e diversità di effetti, che rende ragione della distinta individualità delle previsioni normative in relazione all’imputabilità (o antigiuridicità) del comportamento del datore di lavoro, che ne costituisce la ratio giustificatrice. E tanto più se si considera che l’azione di rivalsa si inserisce, comunque, nell’ambito del sistema previdenziale, restando qualificata dai suoi fini e dai suoi scopi di tutela, per cui non si vede come, in virtù di una asserita prevalenza della norma civilistica, si possano escludere effetti (come la concentrazione del debito contributivo) rispetto ai quali la norma speciale, alla prima pari ordinata, è sicuramente abilitata. E ciò al fine di evitare (per come correttamente avverte Cass. n. 5916/1998) che, in conseguenza dell’inadempimento del datore di lavoro, venga riversato sul lavoratore il pagamento delle somme arretrate, il cui livello si accresce per il tempo dell’inadempimento, assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente proporzionali al perdurare dell’inadempimento del soggetto obbligato. Infine, ribadendosi come, a fronte di un comportamento antigiuridico del datore di lavoro (che ometta o ritardi il pagamento dei contributi), vada riconosciuta la possibilità per lo stesso di dimostrare l’impossibilità di adempiere la prestazione dovuta per causa non imputabile (cfr. Cass. n. 5916/1998; Cass. n. 4399/1988), senza nemmeno la necessità di configurare nella concentrazione del debito contributivo una pena privata (così Cass. n. 8800/2008), secondo una prospettiva in realtà eccedente la struttura della fattispecie, nella quale rileva essenzialmente un inadempimento colpevole, valutabile secondo i rimedi comuni (Cass. 11 giugno 2013, n. 14631; Cass. 14 giugno 2013, n. 15004; Cass. 17 giugno 2013, n. 15070; Cass. 17 giugno 2013, n. 15071; Cass. 25 giugno 2013, n. 15924).
Sicchè, alla luce dei superiori principi di diritto confermati, nella diversità da quella in esame delle ipotesi di prestazioni lavorative rese dal personale ferroviario alle dipendenze di imprese esercenti appalti di fornitura di mano d’opera all’azienda autonoma delle ferrovie dello stato, e pertanto lecito (art. 25, primo, secondo e terzo comma 1. 42/1979) e dai cottimisti (art. 25, quarto e quinto comma 1. cit.), infondatamente invocate in via di assimilazione comparativa dalla società ricorrente, discende coerente il rigetto del ricorso, con regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. alla rifusione, in favore dei controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
[1] Cass. sent. n. 18232/15 del 17.09.2015.
[2] Cass. sent. n. 6848/2009.
[3] Cass., sent. n. 5916/1998.
[4] Cass. sent. n. 5916/1998; Cass. sent. n. 4399/1988.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X