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Omessi versamenti Iva e ritenute, mano leggera


Fisco Ordine Informa

La soglia di 50mila euro viene innalzata a 150mila euro per l’omesso versamento delle ritenute Per gli omessi versamenti Iva, invece, la soglia penale passa a 250mila euro.
Il Consiglio dei ministri del 22 settembre scorso ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23) di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I decreti legislativi approvati definitivamente sono i seguenti:
– misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;
– misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
– misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali;
– misure per la revisione del sistema sanzionatorio;
– stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.
La norma relativa al mancato versamento di tributi può agevolare diversi contribuenti che si sono trovati, e si trovano, in situazione di carenza di liquidità. In particolare, la riforma in commento interviene seguenti aspetti:
Omesso versamento di ritenute certificate
È stata innalzata la soglia di non punibilità da 50 mila euro a 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta per chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute dovute.
Omesso versamento di IVA
Viene introdotta per il reato di omesso versamento dell’IVA pari a 250 mila euro per ciascun periodo d’imposta, mantenendo fermo il limite temporale ultimo del termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.
Confisca obbligatoria
Nel caso di condanna è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo.
Custodia giudiziale
Altra novità contenuta nel decreto di riforma del sistema sanzionatorio è l’introduzione della custodia giudiziale dei beni sequestrati, nell’ambito dei procedimenti penali sui delitti tributari.
L’istituto è caratterizzato dalla finalità di ostacolare il depauperamento del patrimonio e quindi che vengano sottratte garanzie alla successiva confisca.
Cause di non punibilità
Viene introdotta una causa di non punibilità rappresentata dall’integrale pagamento – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – di tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi.
L’inserimento di tale esimente implicherà un rinnovato interesse per l’istituto del ravvedimento operoso concernente le violazioni da omesso versamento aventi rilevanza penale in quanto la sanzione applicabile è pari al 6% dell’imposta.
La riforma dei reati penali tributari entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in GU del decreto legislativo.
Le nuove disposizioni potranno applicarsi anche alle violazioni pregresse in virtù dell’istituto del favor rei ovvero la non punibilità riguarderà sia coloro che non sono stati ancora scoperti, sia quei contribuenti che sono stati già segnalati all’Autorità giudiziaria, e ciò anche se il procedimento è in corso.
Probabilmente, per molte situazioni si potrebbe trattare di abbandonare completamente l’ambito penale.
(Autore: Alessandro Cesarano)
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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