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Omessa dichiarazione: niente sanzioni se vi è assenza di colpa


Fisco Ordine Informa

La norma prevede che le dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP siano inviate telematicamente entro il 30 settembre di ogni anno e, qualora siano presentate con un ritardo superiore a 90 giorni, si considerino omesse. Per l’omessa dichiarazione dei redditi la sanzione prevista va dal 120% al 240% delle imposte dovute, che può aumentare sino al doppio nel caso di contribuenti obbligati a tenere le scritture contabili. Se non sono dovute imposte è prevista, invece, una sanzione fissa che va da 258,00 euro a 1.032,00 euro. Il contribuente che omette la dichiarazione può comunque scegliere di sanare il mancato versamento delle imposte; in tale caso eviterà le sanzioni che vanno dal 120% al 240% del tributo non versato, ma non quelle in misura fissa. Nel caso di omessa dichiarazione IVA, l’art.5 co. 1 del D.Lgs. 471/97 prevede le medesime sanzioni dal 120% al 240% dell’omessa dichiarazione dei redditi, ma se il soggetto ha effettuato solo operazioni per le quali non è dovuta imposta, si applica la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro. Relativamente alla dichiarazione IRAP, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 446/97, la sanzione per omessa dichiarazione va dal 120% al 240% dell’ammontare IRAP dovuto e, se non è dovuta imposta, la sanzione va in misura fissa da 258,00 euro a 1.032,00 euro.
L’omessa presentazione della dichiarazione non può essere sanata con l’istituto del ravvedimento operoso.
La Commissione tributaria di Lodi, tuttavia, nella sentenza n. 145 del 25 giugno 2014, stabilisce chenon va sanzionato, per assenza di colpa, il contribuente che ha omesso di presentare la dichiarazione per la necessità di prestare assistenza al figlio malato. Tale circostanza rientra nelle situazioni eccezionali che giustificano, comprensibilmente, la non curanza degli obblighi fiscali e tributari.
È il caso della notifica di un avviso di accertamento emesso, ai fini IRPEF e IVA, nei confronti di un contribuente che aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per la necessità di prestare assistenza al figlio affetto da una grave malattia, lo stesso ricorre (dopo aver presentato istanza di accertamento con adesione e conclusasi negativamente) alla competente Commissione tributaria, chiedendo l’esclusione delle sanzioni dovute per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e di omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie. L’Agenzia non aveva riconosciuto la particolare situazione familiare, di gravità e onerosità eccezionale tale da giustificare la non punibilità. La commissione tributaria, invece, analizzata la situazione, ha accolto le rimostranze del contribuente, escludendo le sanzioni in quanto insussistenti le cause di colpa.
La commissione riconosce nelle omissioni fiscali la causa di uno stato di necessità, anche se temporaneo. Pertanto la mancata consegna delle scritture contabili e dei registri non può essere considerata come volontaria, ma causata da una situazione di costrizione.
La sentenza emanata n. 145/2/14 evidenzia che, in tali casi, il contribuente, può far ricorso al concetto di “forza maggiore” di cui all’art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997 (“Cause di non punibilità”).
(Fonte: FiscalFocus)qq


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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