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Obbligo di presentazione del certificato penale – D. Leg.vo 39/2014


Ordine Informa

In attuazione del decreto legislativo n. 39/2014, riguardante l’obbligo di presentazione del certificato penale da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, il Ministero della Giustizia ha rappresentato che detto obbligo trova applicazione, solo ed esclusivamente, con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”. In tal caso, l’obbligo sussisterà a partire da oggi, 7 aprile 2014, per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Alla luce di quanto sopra nulla dovrà essere pertanto richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società ed associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”).
Con una seconda nota l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia chiarisce che, nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato da parte del Casellario, si potrà procedere all’utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
A supporto si allegano la nota del Ministero ed il format di autocertificazione.
Min. Giustizia Nota di chiarimento decreto legislativo 39.2014 pedofilia 2
Modello richiesta certificato penale per DL
Per eventuali ed ulteriori chiarimenti sarà possibile consultare il sito del Ministero della Giustizia ovvero contattare il servizio di help desk del Ministero della Giustizia, al numero telefonico 06-97996200.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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