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Obbligo di comunicazione di variazione di domicilio, anche se si e’ in malattia


Ordine Informa

La Cassazione, con sentenza 36729/2021 depositata il 25 novembre u.s, ha stabilito che la modifica del domicilio durante i giorni di assenza dal lavoro per malattia dovrà essere comunicata anche al datore di lavoro. Non è sufficiente, difatti, che il lavoratore abbia tempestivamente comunicato la variazione all’Inps, perché il vincolo di subordinazione nei confronti del datore permane (anche) nel periodo in cui la prestazione è sospesa a causa di malattia.

La Cassazione ha espresso questo principio nel perimetro di una causa che il dipendente licenziato per assenza ingiustificata aveva promosso sul presupposto che la variazione del domicilio comunicata all’Inps soddisfacesse per intero l’obbligo imposto dal contratto collettivo nazionale. Per il lavoratore non era necessario che la medesima informazione fosse da lui trasferita al datore di lavoro, in quanto solo sull’ente di previdenza ricade il potere di controllo diretto sullo stato di salute durante la malattia.

Non è di questo avviso la Corte di legittimità, secondo cui l’obbligo di reperibilità verso il datore di lavoro durante la malattia costituisce espressione del dovere di cooperazione del lavoratore e si impone quale osservanza dei principi di correttezza e buona fede nell’ esecuzione del contratto di lavoro.

(Autori: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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