Skip to main content

Obblighi contributivi: periodo di riferimento nell’ipotesi di reato


News Lavoro

L’articolo 3, comma 6, decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ha introdotto una distinzione correlata al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro. Per le ipotesi di mancati versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, è stata prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro; di importo inferiore a 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Con la circolare INPS 5 luglio 2016, n. 121 l’Istituto ha precisato che il periodo da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell’importo di 10.000 euro annui individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.

Pertanto, i versamenti che concorrono al raggiungimento dei 10.000 euro annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).

La questione interpretativa afferente la corretta determinazione dell’importo complessivo superiore a 10.000 euro annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione che, con l’informazione provvisoria 18 gennaio 2018, n. 1 ha specificato che nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio–16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente–novembre dell’anno in corso).

Con il messaggio 31 gennaio 2018, n. 437  si confermano le indicazioni formulate dall’Istituto con la circ. INPS 121/2016.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X