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Nuove regola per la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e sostituzione della DIA


Fisco Ordine Informa

Ulteriori misure di semplificazione in vista dell’esercizio di un attività economica sono state introdotte, in un primo momento, dal D.Lgs. 59/2010 (di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), le cui disposizioni si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale. In virtù di tale decreto, per avviare un’attività economica sarebbe stato sufficiente presentare al nuovo sportello unico per le attività produttive o alle Camere di commercio la Dichiarazione di inizio di attività per l’avvio dell’esercizio.
Il D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, ha riformulato interamente l’art. 19 della L. 241/1990, sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
L’art. 19 della L. 241/1990, infatti, aveva disposto il meccanismo della Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell’autorizzazione, l’interessato poteva produrre un’autodenuncia di inizio attività, rispetto alla quale l’amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un termine certo. L’attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione competente.
Le nuove regole, invece, prevedono che:
– ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato (SCIA);
– la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dall’atto di notorietà;
– l’attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente;
– in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l’amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L’interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni;
– decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli previsti dalle normative per le costruzioni in zone sismiche e quello imposti dalla normativa comunitaria (art. 19, comma 1 della L. 241/1990). A tali ipotesi devono aggiungersi, inoltre, quelle in cui vengono in rilievo le attività economiche a prevalente carattere finanziario, comprese quelle in materia bancaria e creditizia e di intermediazione finanziaria (art. 19, comma 4bis della L. 241/1990).
Dal contenuto dell’art. 19 della L. 241/1990, nel testo oggi vigente, risulta evidente l’inammissibilità dell’istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione. Con riferimento alle attività commerciali, detti strumenti di programmazione sono previsti: per le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; per l’avvio delle attività di vendita sulle aree pubbliche; per l’avvio dell’attività nelle strutture di vendita denominate medie strutture, grandi strutture e centri commerciali. Di conseguenza, resta ferma la necessità dell’autorizzazione nei suddetti casi.
Ulteriori semplificazioni nel processo di liberalizzazione delle attività economiche sono state introdotte dal D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011 (manovra bis). L’art. 3, infatti, ha imposto un termine a Comuni, Province, Regioni e Stato per attuare una vera e propria liberalizzazione dell’esercizio delle attività di impresa, decorso il quale tutte le attività economiche lecite saranno libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, esigenze di ordine pubblico e tutela della salute umana.
Il Decreto Salva-Italia (D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011) ha disposto che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso, autorizzazione o controllo.
In particolare, l’art. 31 del D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011, aveva stabilito quale principio generale dell’ordinamento italiano la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, vietando l’utilizzo di contingenti, limiti territoriali e altri vincoli di qualsiasi natura. Successivamente la modifica introdotta dal D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013 aveva attribuito alle Regioni e agli enti locali la facoltà di individuare le aree interdette agli esercizi commerciali e quelle in cui possono essere poste limitazioni all’ubicazione di attività produttive e commerciali. Da ultimo, la L. 116/2014, di conversione del D.L. 91/2014, ha inserito l’art. 22ter che, modificando di nuovo il citato art. 31, consente una più ampia libertà di insediamento di esercizi commerciali: la norma infatti dispone che le restrizioni introdotte dalla L. 98/2013 sono consentite solo quando occorre garantire la tutela della salute, del lavoro, dell’ambiente, incluso quello urbano, e dei beni culturali.
Anche il Decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012) ha previsto l’abrogazione di tutte le norme del nostro ordinamento che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta, atti di assenso etc. che non sono giustificate da un interesse generale o da adeguate finalità pubbliche.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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