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Nuova Disoccupazione Naspi, spetta in caso di dimissioni ?


Ordine Informa

Mi sono dimessa durante il periodo di maternità obbligatoria: ho diritto alla nuova disoccupazione Naspi?
Dal maggio 2015 la vecchia disoccupazione, che già con la Riforma Fornero del Mercato del Lavoro [1] aveva cambiato nome in Aspi, è ora stata cambiata col nuovo istituto della Naspi: il trattamento è adesso unificato, e comprende, oltre alla disoccupazione (DS) ordinaria, anche quella a requisiti ridotti.

Chi ha diritto alla Naspi

La normativa riconosce il diritto non solo a chi ha perso involontariamente la propria occupazione, ma anche a chi si è dimesso, nelle seguenti ipotesi:

– dimissioni per giusta causa[2];

– dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità [3].

In particolare, il periodo di maternità tutelato dalla legge va dai 300 giorni prima della data presunta del parto, sino al compimento del primo anno di vita del figlio.

La lettrice, dunque, che si è dimessa durante il periodo cosiddetto di maternità obbligatoria, ovvero quello in cui spetta l’indennità di maternità da parte dell’Inps (che va da due mesi prima del parto ai tre mesi successivi, ma può essere fruito anche dal mese precedente al parto ai 4 mesi successivi), avrà senz’altro diritto alla Naspi, visto che la maternità obbligatoria si colloca in un arco di tempo interno alla maternità tutelata.

Quali sono le ipotesi di dimissioni per giusta causa

Si ha diritto alla Naspi anche nel caso in cui il lavoratore si sia dimesso per giusta causa, come appena accennato.

Parliamo di dimissioni per giusta causa quando, ad esempio, il datore di lavoro ha, verso il dipendente, un comportamento ingiurioso e offensivo, oppure in caso di stipendio non corrisposto, molestie sessuali, spostamento della sede di lavoro oltre 50 chilometri dalla residenza.

È il Codice Civile [4] a regolamentare, in linea generale, la disciplina delle dimissioni per giusta causa: nel dettaglio, il Codice stabilisce che il lavoratore possa recedere dal contratto con effetto immediato quando si verifichi una causa (dovuta a un’azione o ad un’omissione, o, più genericamente, ad un’inadempienza del datore)che impedisca la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche provvisoria, o che renda la prestazione lavorativa impossibile o improduttiva.

In queste ipotesi, pertanto, il dipendente dimissionario avrà comunque diritto, oltre alla disoccupazione, anche all’indennità sostitutiva del preavviso, poiché il recesso non è a lui imputabile, nonostante sia stato lui ad esercitarlo.

I requisiti per ottenere laNasci 

Non dimentichiamo, però, che per ottenere la Naspi si devono possedere determinati requisiti:

– almeno 13 settimane di contributi versati nei ultimi 4 anni precedenti alla perdita del lavoro;

– almeno 18 giorni di lavoro nell’anno in corso ( più precisamente, nei 12 mesi precedenti la richiesta).

Ricordiamo, poi, che non possono essere contati i periodi per i quali è già stata fruita un’altra disoccupazione, di qualunque tipologia (Ds Ordinaria, Ds requisiti ridotti, Aspi, Mini Aspi o Naspi).

[1] L.92/2012.

[2] INPS, Circ. 44/2013.

[3] Art. 55, D.Lgs. n. 151/2001.

[4] Art.2119 cod. civ.

(Autore: Noemi Secci)

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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