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Nullità della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU)


Ordine Informa

Se il consulente tecnico d’ufficio (cosiddetto CTU) nominato dal giudice nel corso di una causa civile, compie un errore di procedura particolarmente grave (ad esempio omette di comunicare agli avvocati delle parti la data di inizio delle operazioni peritali o la prosecuzione delle operazioni) la sua attività è nulla ed è quindi nulla anche la perizia. Ma attenzione: detta nullità va eccepita subito, ossia nella prima istanza o difesa successiva al deposito. Diversamente si sana. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza.
Rinviando all’articolo “Che peso ha la CTU” tutte le spiegazioni in merito al significato, funzione e valore della consulenza tecnica d’ufficio (che gli avvocati, in modo più rapido, chiamano CTU), ci soffermiamo ora sul caso in cui il perito abbia commesso qualche irregolarità nello svolgimento del proprio incarico, irregolarità che possano determinare un vizio del procedimento, rendendolo nullo. La legge, infatti, stabilisce una serie di formalità nell’espletamento del mandato in questione, proprio per garantire il diritto alla difesa delle parti e la possibilità per le stesse di partecipare alle operazioni, “dire e contraddire”, eventualmente sollevare delle proprie osservazioni. Il mancato assolvimento delle regole stabilite dal codice di procedura civile, pertanto, può comportare delle conseguenze negative anche gravi, come la nullità.

Proprio per garantire il predetto diritto alla difesa, la legge dispone l’obbligo del consulente di comunicare alle parti la data di inizio delle operazioni peritali (ad esempio, il giorno in cui si recherà sul cantiere o che eseguirà la visita medica all’infortunato, ecc.).

In caso di mancata comunicazione agli avvocati delle parti, secondo la Cassazione tutto il procedimento della perizia è nullo. Ma tale nullità viene sanata se non viene eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito. Tale principio, in verità, secondo la giurisprudenza, vale per qualsiasi causa di nullità della CTU.

A tale fine, rileva qualsiasi udienza, anche quella di mero rinvio della causa: infatti la contestazione di detto inadempimento formale non richiede l’effettiva conoscenza del contenuto dell’elaborato del consulente nominato. Dunque, se anche la causa viene rinviata per tentare una conciliazione tra le parti, tutte le contestazioni alla CTU vanno sollevate immediatamente.

Sottolinea la Cassazione che, ai fini della contestazione della consulenza tecnica d’ufficio, assume particolare importanza – a prescindere dalla sua finalità specifica – la prima udienza successiva al deposito dell’elaborato peritale, trascorsa la quale i motivi di nullità vengono definitivamente sanati e non possono essere fatti valere neppure in appello.

In precedenza la Suprema Corte aveva affermato lo stesso principio per qualsiasi causa di nullità della CTU [2].

Quindi, per far valere il vizio della CTU è necessario sollevare la relativa eccezione in primo grado, in occasione della prima udienza successiva al deposito.

[1] Cass. sent. n 17032/16 dell’11.08.2016.

[2] Cass. sent. n. 5312/2004.

(Fonte: La Legge per tutti)
 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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