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Novità sulla disciplina dei lavoratori extracomunitari


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Il Decreto Lavoro, D.L. n. 76/2013, recante “primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione”, ha portato delle novità importanti sul fronte immigrazione.
Il Decreto prevede che d’ora in poi la ricerca di disoccupati deve essere effettuata in modo preventivo nel territorio nazionale e successivamente è possibile espletare la richiesta di cittadini extracomunitari.
In pratica, le modifiche apportate al comma 7 dell’art. 9 del DL n. 76/2013 prevedono che nell’ambito della ricerca e assunzione di cittadini stranieri residenti in nazioni extraeuropee sia prioritaria la ricerca di lavoratori italiani disposti a svolgere mansioni richieste da imprese e famiglie italiane.
In precedenza la ricerca veniva effettuata dopo aver presentato la domanda allo Sportello Unico per l’immigrazione, per cui anche se si trovavano lavoratori italiani disponibili, la scelta ricadeva comunque sugli immigrati, ora invece il datore di lavoro è obbligato a fare prima la richiesta al centro dell’impiego di lavoratori italiani che rispondano alle caratteristiche richieste per le mansioni ricercate e tale richiesta deve essere documentata in fase di domanda al succitato Sportello Unico dell’immigrazione.
La documentazione deve prevedere:
• Che la domanda al centro dell’impiego sia stata presentata per le mansioni e l’orario necessario
• Che dopo alcuni giorni dalla richiesta si ottenga una dichiarazione di indisponibilità di lavoratori per la mansione richiesta.
Tale modifica fa diventare questo adempimento condizione essenziale per effettuare una richiesta per i lavoratori extracomunitari mentre in precedenza questa verifica della presenza di disponibilità territoriale si configurava come un atto formale.
L’efficacia di tale intervento sullo stato dell’occupazione in Italia sarà apprezzata non prima del termine del primo anno di applicazione della modifica e sebbene si apprezzino gli sforzi per “la promozione dell’occupazione” ci sembra che l’impatto di tale novità non sia epocale ma sia un intervento che sommato ad altri, che si spera arrivino quanto prima, invertano la direzione del tasso di disoccupazione.
Altre sono le modifiche che riguardano i cittadini extracomunitari in particolare cambia la programmazione dei flussi per coloro che vengono per la frequenza di corsi di formazione professionale o per lo svolgimento di tirocini formativi. Il Governo ha previsto che il tetto massimo venga fissato ogni tre anni, entro il mese di giugno con un decreto congiunto tra il ministero degli interni e quello degli affari esteri, consentendo alle imprese di pianificare meglio le attività. Nel periodo transitorio, ovvero prima dell’uscita del primo decreto congiunto i consolati potranno comunque rilasciare visti d’ingresso a chi ha i requisiti, senza limiti numerici.
Con il comma 8bis dell’art. 9 del medesimo decreto vengono ampliate le ipotesi d’iscrizione all’elenco anagrafico dello straniero al termine degli studi. Ora vengono ricomprese anche la laurea triennale e la laurea specialistica conseguita in Italia tra i titoli validi per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti in cerca di occupazione con la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, per un periodo non superiore a 12 mesi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Buone notizie per i comuni che ospitano minori stranieri non accompagnati in quanto il decreto sblocca delle risorse finanziare destinate in precedenza per la cosiddetta “emergenza per il Nord Africa” verso il “Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”.

Fonte( settegrammilavoro)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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