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Niente trasferimento per il lavoratore che assiste il disabile


Ordine Informa

Legge 104: il dipendente che si prende cura del familiare con l’handicap non può essere spostato dal posto di lavoro.
Il datore di lavoro non può trasferire un proprio dipendente se quest’ultimo cura e assiste un familiare portatore di grave handicap. Infatti, la necessità assistenziale nei confronti di quest’ultimo prevale sempre sulle esigenze di produzione e di organizzazione dell’impresa: esigenze che, altrimenti, avrebbero consentito al datore di lavoro il libero esercizio di tale potere.
È questa la sintesi di una recente sentenza del Tribunale di Firenze [1] con cui è stato dichiarato illegittimo il trasferimento di un operatore della Polizia municipale che doveva assistere il padre disabile.
Chi può godere dei benefici della famosa legge 104 del 1992 ha diritto a non essere trasferito dal proprio posto di lavoro (per un approfondimento: “Legge 104: permessi dal lavoro per portatori di handicap e familiari”). Ed è proprio quello che sottolinea il tribunale toscano.
In particolare, in materia di trasferimento di lavoratore che assiste un congiunto affetto da disabilità bisogna tenere conto dei contrapposti interessi: quello del lavoratore da un lato (e della sua esigenza di non allontanarsi dal parente in stato di bisogno) e quello dell’azienda dall’altro (l’organizzazione dell’impresa). Tuttavia la legge 104 ha già fatto tale valutazione in astratto, stabilendo che il dipendente ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Dunque, l’interesse della persona handicappata prevale sulle ordinarie esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro. Ritorna ad espandersi il potere del datore, e quindi soccombe il diritto del dipendente, solo in presenza di ulteriori rilevanti interessi, diversi da quelli riguardanti l’ordinaria mobilità, che possono entrare in gioco nello svolgimento del rapporto di lavoro, pubblico o privato. Tali situazioni concrete (prevalenti sul generale divieto di trasferimento) sono state individuate dalla giurisprudenza nella incompatibilità ambientale [2] o, comunque nella definitiva soppressione del posto (casi nei quali l’esigenza del datore di lavoro al trasferimento coincide con quella del lavoratore a non perdere la propria occupazione).
Dunque se l’azienda motiva il trasferimento con ordinarie esigenze di natura organizzativa, il trasferimento necessita del consenso del dipendente. Se invece vi sono altre e più gravi necessità (come quelle appena elencate), può tornare a prevalere il diritto dell’azienda di spostare il lavoratore ad un’altra unità produttiva.
Una precisazione: la nozione di trasferimento del lavoratore, che comporta il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, è configurabile anche nell’ipotesi in cui lo spostamento venga attuato nell’ambito dello stesso Comune, quando questa comprenda uffici costituenti diverse unità produttive (circostanza incontestata nel caso di specie).
[1] Trib. Firenze, sent n. 39/2015.
[2] Cass. sent. n. 4265/2007; Cass. sent. n. 1

(Fonte: La Legge per tutti)

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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