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Niente licenziamento per il ritardo sempre tollerato


Ordine Informa

Illegittimo il licenziamento della lavoratrice ritardataria cronica che l’azienda le ha sempre permesso di recuperare.
Se l’azienda ammette di aver tollerato, in passato, i ritardi del dipendente, consentendogli di recuperarli, non può – tutto d’un tratto – licenziarlo. Non solo: per far sì che da un ritardo possa scaturire una sanzione disciplinare tanto grave come il licenziamento è necessario che tale condotta sia elencata tra quelle riportate sul codice disciplinare, affisso in azienda. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [1].
Il datore di lavoro ha sempre l’onere di dimostrare, in causa, la proporzionalità del licenziamento intimato al dipendente rispetto alla gravità della condotta da questi posta in essere: un onere che, evidentemente, viene meno quando tale ritardo, benché cronico, non gli sia mai stato contestato attraverso un apposito procedimento disciplinare. Quindi, se l’azienda ha, in passato, tollerato (sebbene malvolentieri) il continuo ritardo del lavoratore, senza dar vita mai a un procedimento disciplinare, il licenziamento – piovuto dall’oggi al domani – non è lecito.
In ogni caso, il licenziamento resta comunque nullo se, sul codice disciplinare affisso in azienda, non viene menzionato tale comportamento tra quelli a cui si ricollegano le sanzioni inflitte dall’azienda. Questo perché – sostiene la Corte – il ritardo reiterato non rientra tra quelle violazioni dell’obbligo di buona fede e correttezza nella prestazione lavorativa cui può sempre conseguire il licenziamento, anche in caso di mancata menzione nel “regolamento interno” dell’azienda.
[1] Cass. sent. n. 10003/2016 del 16.05.2016.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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