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Neo papà-divieto di licenziamento e NASPI in caso di dimissioni volontarie


Ordine Informa

L’INPS, nella circolare n. 32/2023, con placet del Ministero del Lavoro, stabilisce che i neopapà non possono essere licenziati fino all’età di un anno del figlio (godono infatti del divieto di licenziamento come la mamma) .

E, come già previsto per la mamma, il papa’ può anche dimettersi senza preavviso e con diritto alla NASPI. Le novità, operative dal 13 agosto 2022, scaturiscono dalla riforma della maternità del D.Lgs 105/2022, che ha raddoppiato il congedo di paternità , estendendo le tutele del primo (c.d. alternativo alla mamma) , al secondo (c.d. obbligatorio di 10 giorni).

Dalla medesima data  (13 agosto 2022) pertanto  l’accesso alla NASPI in caso di dimissioni nel periodo di divieto di licenziamento e fino a un anno d’età del figlio è riconosciuto al padre sia se ha fruito del congedo di paternità alternativo sia di quello nuovo obbligatorio (se, ovviamente, ricorrono anche tutti gli altri requisiti).

Infatti l’INPS spiega che  le tutele sono da intendere rivolte al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio e sia nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.

Prima della riforma 2022, invece ,  l’accesso alla NASPI era riservata, oltre che alla madre, anche al padre ma solo in caso di fruizione del “congedo di paternità alternativo”.  Infine, l’INPS precisa che le domande di NASPI respinte prima della circolare, possono essere oggetto di riesame su istanza di parte da presentare alla sede dell’Inps competente.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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