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Naspi, si può accreditare nella carta con Iban?


Ordine Informa

Le carte prepagate con Iban, pur avendo quasi tutte le funzionalità del conto corrente, non sono equivalenti in tutto e per tutto a tale strumento. Pur essendo possibile, dunque, l’accredito dello stipendio tramite bonifico su tali carte, deve essere fatto un discorso a parte per l’accredito dell’indennità di disoccupazione, per il quale sono previste modalità particolari.
Per capire se il pagamento dell’indennità di disoccupazione possa essere effettuato anche su una carta prepagata con Iban, bisogna aver riguardo alle istruzioni dell’Inps. A tal proposito, ci viene in aiuto un noto messaggio dell’Istituto [1], emanato a seguito del divieto legislativo di disporre pagamenti in contanti sopra i 1.000 euro.

Il messaggio, in particolare, precisa che, a partire dal 7 marzo 2012 vige il divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare pagamenti con denaro contante per un importo superiore a 1.000 euro. Per questi pagamenti è dunque obbligatorio utilizzare strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale.

Di conseguenza, gli aventi diritto a un’indennità o a una rendita da parte dell’Inps, come pensione o disoccupazione, devono possedere, perché siano effettuati gli accrediti sopra i 1.000 euro, un rapporto di conto corrente postale, un libretto postale nominativo ordinario o la INPS Card.

In caso contrario, Poste Italiane è tenuta a riaccreditare la prestazione.

Il messaggio Inps chiarisce, però, che, per quanto riguarda le domande di prestazioni a sostegno del reddito, come la disoccupazione, è stata prevista la variazione del campo “modalità di pagamento”, presente nella modulistica, con l’integrazione della voce ”accredito sul conto corrente bancario o postale, libretto postale, INPS card o carte di pagamento dotate di Iban”.

In base a quanto esposto, appare dunque in modo chiaro che gli accrediti delle prestazioni di disoccupazione possano avvenire anche sulle carte prepagate con Iban, nonostante nei primi paragrafi il messaggio non menzioni tale possibilità.

La possibilità è confermata anche dalle successive comunicazioni dell’Istituto: in particolare, nel messaggio in cui si forniscono le istruzioni sul nuovo modello di richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, l’Inps menziona esplicitamente le carte prepagate con Iban.

Il modello “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” (codice SR163), disponibile dal 15 aprile 2016 nella sezione modulistica del sito dell’Inps, è un nuovo modulo necessario per specificare le modalità di pagamento della Naspi, dell’Asdi, della Dis-coll e di tutte le prestazioni a sostegno del reddito in generale.

Il beneficiario dell’indennità, difatti, è ora tenuto a fornire all’Inps, oltre alla specifica delle modalità di pagamento già inserite nella domanda di prestazione, anche i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice IBAN, riferito al rapporto di conto del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.

L’Istituto precisa, poi, che, nel caso di conti correnti o carte prepagate aperti presso Istituti di credito virtuali, è sufficiente inviare il documento rilasciato on line dalla procedura di collegamento al conto nel quale appare l’intestazione, considerato che il modulo SR163 non potrebbe essere materialmente sottoscritto da un funzionario della banca.

Le ultime istruzioni, dunque, confermano il fatto che le carte prepagate provviste di codice Iban siano pienamente accettate come metodo di pagamento.

Non è così, invece, per le carte prepagate sprovviste di Iban. In questo caso, l’Inps, non potendo disporre un bonifico, non può accettarle come mezzo di pagamento elettronico. Pertanto, l’interessato in possesso di sole carte prepagate senza Iban dovrà munirsi, per ricevere la Naspi, di un conto corrente bancario o postale, di una carta con Iban o della Inps card. 

[1] Inps mess. 3204/2012.

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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